Il Regolamento in oggetto rifonde in un unico testo, abrogandoli, il Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, il Regolamento (CEE) n. 3118/93 e la Direttiva 2006/94/CE.

La nuova disciplina non introduce particolari novità, in quanto essa non innova quella preesistente, limitandosi ad ordinarla in maniera più organica e razionale.

Il principio che è posto alla base è che l’instaurazione di una politica comune dei trasporti ed il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti richiedono l’adozione di norme comuni applicabili all’accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità, nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Occorre inoltre eliminare qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità o sul fatto che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.

A tal fine, e per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell’intera Comunità, si è ritenuto opportuno uniformare le regole sui trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è infatti ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi.

In attesa del completamento dell’armonizzazione del mercato del trasporto di merci su strada viene inoltre previsto un regime transitorio di cabotaggio.

L’effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada rimane subordinata al possesso di una licenza comunitaria che va conservata in copia certificata conforme, a cura dei trasportatori, a bordo di ciascun veicolo. Ciò al fine di agevolare l’effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore. Vengono a tal fine dettate dal nuovo Regolamento una serie di specifiche più precise per quanto riguarda la presentazione e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi.

Vengono infine espressamente determinate le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, i tipi di trasporto a cui si applicano, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo e definito un attestato di conducente che permette agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento ed ai connessi Regolamenti n. 1071 e n. 1073/2003 

Allegati: Consiglio UE – Regolamenti – 1071 – 21102009, Consiglio UE – Regolamenti – 1072 – 21102009, Consiglio UE – Regolamenti – 1073 – 21102009