Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) N. 76/2014 della Commissione del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare la correlazione tra le informazioni concernenti la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa detenute dalle autorità competenti per le accise e le informazioni sui prodotti importati sottoposti ad accisa detenute dalle autorità competenti per le formalità d’importazione (qualora dei prodotti sottoposti ad accisa siano trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall’accisa), prevede che lo speditore indichi il codice dell’ufficio doganale competente per l’espletamento delle formalità di importazione relative ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano in sospensione dall’accisa.

Inoltre, per impedire che si abusi della possibilità di consegnare i prodotti sottoposti ad accisa in luoghi diversi da quelli elencati nel registro di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012, al momento di indicare il luogo di consegna nelle bozze di documento amministrativo elettronico, di messaggio di cambiamento di destinazione e di messaggio di operazione di frazionamento, viene consentito allo speditore di inserire indirizzi diversi da quelli indicati nel registro in oggetto soltanto se il destinatario registrato dispone dell’autorizzazione per la consegna diretta o se esistono più luoghi di consegna noti allo Stato membro responsabile dell’autorizzazione del destinatario registrato.

Affinché le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possano adempiere agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano in regime di sospensione dall’accisa per lasciare il territorio dell’Unione, è poi necessario che lo speditore indichi il codice dell’ufficio di esportazione nella bozza di documento amministrativo elettronico.

L’elenco dei codici relativi ai modi di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione contiene un codice per i modi di trasporto diversi da quelli specificati nell’elenco. Al fine di identificare con precisione il modo di trasporto impiegato nei casi in cui è utilizzato tale codice, è stata aggiunta una descrizione testuale del modo di trasporto in questione.

A norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati relativi al destinatario se la destinazione non è nota al momento della presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico. Pertanto, l’obbligo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 di identificare il nuovo destinatario del movimento non si applica quando la destinazione non è nota al momento dell’operazione di frazionamento.

L’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE consente allo Stato membro di spedizione, se gli altri Stati membri interessati sono d’accordo, di non esigere la prestazione di una garanzia per i movimenti di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa aventi luogo per via marittima o attraverso condutture fisse. È stato pertanto incluso un codice del tipo di garante per indicare che non viene prestata alcuna garanzia.

La struttura del codice del prodotto sottoposto ad accisa nel gruppo di dati «Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto», figurante nella tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, e la struttura dello stesso dato nella tabella 6 di detto allegato differiscono. La struttura corretta è quella della tabella 6 ed è pertanto opportuno adattare la struttura del dato figurante nella tabella 1, in modo che corrisponda a quella della tabella 6.

La struttura del numero progressivo nel gruppo di dati «e-AD del movimento dei prodotti sottoposti ad accisa», figurante nella tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 non corrisponde più alla struttura concordata nelle specifiche del sistema comune. Occorre pertanto adattare il dato in modo che corrisponda alla struttura definita in tali specifiche.

Per far coincidere la data di applicazione del nuovo regolamento con la data concordata per l’avvio di una nuova fase del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prendere i provvedimenti necessari a rispettare i nuovi obblighi di documentazione derivanti dal presente regolamento, è stata prevista la sua applicazione a decorrere dal 13 febbraio 2014.

Allegati:Commissione Europea – 2014- Regolamenti – 76 – 29012014