1.      Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del LOGO identificato nell’allegato 1.
Tutti i diritti di pubblicazione sono riservati.
2.      Il logo potrà essere utilizzato dai Consigli territoriali degli spedizionieri doganali e dagli spedizionieri doganali iscritti all’Albo alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Il simbolo del logo potrà formare parte integrante della documentazione commerciale.
3.      Il logo può essere utilizzato dagli spedizionieri doganali iscritti all’Albo che esercitano la professione come segue:

a) forma autonoma;

b) associazione professionale;

  c) soci di Centri di Assistenza Doganale.

L’utilizzo del logo è subordinato alla preventiva comunicazione ai Consigli territoriali con copia per conoscenza al Consiglio Nazionale ed all’Assocad (ove si agisca nell’ambito di tale centro).

3bis. Il logo potrà essere utilizzato dagli spedizionieri doganali/doganalisti che hanno assolto l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, previsto dall’art. 7, DPR 7 agosto 2012, n. 137.

4.      Gli spedizionieri doganali esercenti l’impresa di spedizione, ex art. 1737 C.C., o altra attività compatibile ai sensi dell’art. 7 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, potranno utilizzare il logo, in posizione isolata rispetto al nome dell’azienda, a condizione che almeno il 51% del capitale sociale sia detenuto da spedizionieri doganali iscritti all’albo, previa autorizzazione alla licenza d’uso rilasciata dal Consiglio territoriale competente per territorio.
5.      E’ fatto divieto di utilizzare il logo alle imprese che esercitano l’espletamento delle formalità doganali attraverso spedizionieri doganali alle proprie dipendenze.
6.      L’utilizzo del Logo non è consentito:

¨      A coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, sia stato inflitto, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, lett. C), d), e) ed f) della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

¨      A coloro che esercitano la professione in forma diversa da quanto previsto al precedente art. 3.

7.      Lo spedizioniere doganale non più iscritto all’albo professionale deve immediatamente sospendere l’utilizzo del logo.
8.      Il logo non potrà essere modificato nella forma, potrà essere in proporzione ingrandito o rimpicciolito mantenendone inalterati i colori previsti con la possibilità, in alternativa, di usufruire anche tonalità di grigi al posto dei colori.
9.      Il logo potrà essere utilizzato su tutta la documentazione commerciale intestata tanto su supporto cartaceo, quanto su supporto informatico.

Il Consiglio Nazionale potrà, inoltre, disporre l’utilizzo del logo riprodotto anche in forma diversa dalla stampa, in metallo o altri materiali, per distintivi, medaglie ed altri gadget.

10.  E’ fatto divieto di apporre il logo su prodotti, imballaggi, etichette, mezzi di trasporto o altri beni senza preventiva autorizzazione  del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
11.  In tutti i casi in cui l’uso possa ingenerare diverse interpretazioni ed ogni qualvolta non vi sia certezza nell’uso in conformità al presente regolamento, occorre ottenere la preventiva autorizzazione  del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
12.  L’utilizzo del logo in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà sanzionato dal competente Consiglio territoriale, tenuto conto della entità della violazione e dei precedenti dell’autore, a norma dell’art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 nonché dalle specifiche direttive deliberate dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
13.  Il logo deve essere utilizzato come segue (v. allegato)

Di tale regolamento sarà data informazione a tutti i Consigli territoriali,  all’Anasped, all’Assocad e sarà pubblicato sul sito web del Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali.

La presente delibera, adottata dal Consiglio nazionale nella seduta del 6 dicembre 2013, avrà efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

 

Allegato 1 : logo del CNSD

cnsd