Il Comma 12 dell’art. 2, comma 11, del decreto legge n.16 del 2012, ha attribuito al Direttore dell’Agenzia delle Dogane la facoltà di disciplinare, mediante apposita determinazione, l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri (cd. “microbirrifici”), eliminando al contempo per tali opifici l’obbligo di destinare la produzione al locale attiguo di mescita e di minuta vendita. La determinazione in oggetto si applica alle fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, d’ora in avanti dette.

Il soggetto che intende attivare un microbirrificio deve presentare apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, completa delle indicazioni di cui all’art.1, commi 1 e 2 del D.M.153/01, specificando l’opzione impiantistica prescelta. All’istanza sono, altresì, allegati:

a) i certificati relativi al controllo metrologico dei misuratori impiegati ai fini fiscali, redatti in conformità alle disposizioni normative applicabili in base alla particolare tipologia di misuratore installato;

b) l’elenco dei tini di fermentazione, debitamente identificati nella planimetria di stabilimento, con indicazione della relativa capacità;

c) l’elenco dei tipi di birra che il depositario intende produrre, con indicazione della relativa ricetta, debitamente quantificata con indicazione delle quantità di materie prime, ivi inclusa l’acqua, necessarie per una cotta nonché del grado plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado.

Ogni successiva variazione dei dati come sopra denunciati è preventivamente comunicata all’Ufficio delle Dogane per i successivi adempimenti di competenza.

Per quanto riguarda l’assetto del deposito fiscale e del deposito di birra ad imposta assolta, ai microbirrifici si applica il disposto dell’art.3, comma 1 del D.M.153/01. Il deposito fiscale è costituito dai reparti in cui sono ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori utilizzati per la determinazione quantitativa della birra prodotta; la cantina di fermentazione non è parte del deposito fiscale.

L’impianto di condizionamento ed il magazzino della birra condizionata, qualora presenti, sono ubicati in locali attigui al deposito fiscale, da questo debitamente separati.

La birra condizionata è detenuta ad imposta assolta; il relativo magazzino, ai sensi dell’art.29, comma 3, lettera e) del TUA, non è sottoposto a denuncia d’esercizio.

L’impianto di condizionamento, qualora presente, è destinato esclusivamente al confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio; nel rispetto di tale condizione, l’assetto dell’impianto di condizionamento è definito dal titolare del microbirrificio.

La birra detenuta, prodotta esclusivamente nel microbirrificio, può essere destinata:

a) alla mescita ed alla minuta vendita in un locale attiguo;

b) alla commercializzazione previo condizionamento.

Nel deposito fiscale, la fonte energetica primaria alimenta, con circuito dedicato, le operazioni di riscaldamento necessarie per l’effettuazione delle cotte; detto circuito dedicato è asservito ad idoneo misuratore. In alternativa a tale misuratore, nel deposito fiscale è installato un misuratore del mosto prodotto, collegato alla caldaia tramite tubazioni fisse ed inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore, appositamente dimensionato per permettere il raffreddamento del mosto stesso dalle condizioni nominali di caldaia fino alla temperatura nominale di 20°C.

Gli elementi impiantistici all’interno del deposito fiscale necessari per garantire la correttezza della misura fiscalmente rilevante devono essere accessibili e verificabili in tutte le loro parti ed essere predisposti per il suggellamento fiscale.

L’Ufficio delle Dogane, effettuati con esito positivo la verifica tecnica di primo impianto nonché i riscontri di cui all’art.28, comma 5 del TUA, verificata la regolare costituzione della cauzione nonché il pagamento del diritto di licenza di cui all’art.63, comma 2, lettera a) del TUA, autorizza l’istituzione del deposito fiscale mediante rilascio, al depositario autorizzato, della licenza d’esercizio e del relativo codice d’accisa. La licenza di esercizio, congiuntamente alla copia degli atti tecnici del deposito debitamente vidimata, è consegnata dall’Ufficio territorialmente competente al depositario autorizzato.

Il depositario autorizzato, almeno un giorno prima dell’inizio della produzione del mosto presenta all’Ufficio delle Dogane, esclusivamente tramite PEC, apposita comunicazione di lavoro, di validità non superiore ai trenta giorni, indicante tutto quanto necessario all’individuazione di ciascuna cotta, sia temporalmente che fisicamente, all’interno del deposito fiscale. Qualsiasi variazione alla comunicazione di lavoro è segnalata, sempre tramite PEC, all’Ufficio delle Dogane, anteriormente all’effettuazione delle lavorazioni.

Il termine per la decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei microbirrifici è procrastinato al 1° gennaio 2015. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della determinazione in commento

Allegati: Agenzia Dogane – Determinazione Direttoriale – 140839RU – 4122013