La raccomandazione del 26 giugno 2009 del Consiglio di cooperazione doganale (OMD) ha modificato la nomenclatura del sistema armonizzato. Di conseguenza, il 1° gennaio 2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione è entrato in vigore e ha sostituito il codice SA 1701 11 con due nuovi codici SA, vale a dire 1701 13 e 1701 14, e il codice SA 2403 10 con due nuovi codici SA, vale a dire 2403 11 e 2403 19.

I corrispondenti codici SA specificati nell’elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode, di cui all’allegato I dell’appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, sono pertanto stati modificati di conseguenza dalla suddetta decisione 2/2013 del Comitato Misto. A causa di una nuova revisione della raccomandazione 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, revisione 8.1, relativa tra l’altro ai codici di imballaggio, è stato necessario adattare di conseguenza l’allegato A2 dell’appendice III della convenzione.  Poiché il formato dei codici di imballaggio è stato modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 2 (an2) è stato necessario modificare anche il tipo/lunghezza della natura dei colli (casella 31) nell’allegato A1 dell’appendice III della convenzione.

Allegati:2013 – Comitato misto UE EFTA – Decisione 2-2013 – 7112013