Con la nota prot. 113667 /RU del 18/10/2013, l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare le note prot. n. 100928/R.U. del 27.08.2013 e prot. n. 103913/R.U. del 05.09.2013 (che fornivano istruzioni concernenti le modalità di versamento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, a seguito di quanto disposto dal DPCM del 26 luglio 2013, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.08.2013), fornisce ulteriori indicazioni integrative sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013, in particolare per quanto riguarda la trasmissione telematica dei dati delle contabilità dettagliate per tipologia di figura professionale.

Depositario autorizzato (tracciato OLIMDA):

I dati devono essere inviati secondo le seguenti indicazioni:

–       Tipo Record B – Movimentazione prodotti energetici

Per ogni movimentazione di prodotto:

  • fino alla data della movimentazione (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, valorizzare ove dovuta, l’accisa regionale a debito (campo n. 29);
  • a partire dalla data della movimentazione (campo n. 3) del 1° novembre 2013, valorizzare a zero l’accisa regionale a debito (campo n. 29).

–       Tipo Record E – Riepilogo dei Tributi

  • inviare ove dovuti i riepiloghi dei tributi del mese di ottobre inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009);
  • non inviare i riepiloghi dei tributi inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009) dei mesi successivi ad ottobre.

–       Tipo Record R – Ravvedimento

Per i ravvedimenti:

  • fino alla data del versamento (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, inviare ove dovuti i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009);
  • a partire dalla data del versamento (campo n. 3) del 1° novembre 2013 non inviare i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009). Si precisa che per periodi di riferimento (campi n. 6 e 7) antecedenti la suddetta data, la quota di accisa regionale deve confluire nell’importo dell’accisa erariale.

Destinatario registrato (tracciato OLIMOP)

I dati devono essere inviati secondo le indicazioni riportate di seguito:

–       Tipo Record B – Movimentazione prodotti energetici

Per ogni movimentazione di prodotto:

  • fino alla data della movimentazione (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, valorizzare ove dovuta, l’accisa regionale a debito (campo n. 29);
  • a partire dalla data della movimentazione (campo n. 3) del 1° novembre 2013, valorizzare a zero l’accisa regionale a debito (campo n. 29).

–       Tipo Record E – Riepilogo dei Tributi

  • fino alla data del movimento d’imposta (campo n. 3) del 31 ottobre 2013 inviare ove dovuti i riepiloghi dei tributi inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009);
  • a  partire  dalla  data  del  movimento  d’imposta  (campo  n.  3)  del  1° novembre 2013 non inviare i riepiloghi dei tributi inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009).

–       Tipo Record R – Ravvedimento

Per i ravvedimenti:

  • fino alla data del versamento (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, inviare ove dovuti i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009);
  • a partire dalla data del versamento (campo n. 3) 1° novembre 2013 non inviare i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009). Si precisa che per periodi di riferimento (campi n. 6 e 7)

decisione 2009/821/CE della Commissione stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riportato nell’allegato I di detta decisione. A seguito delle comunicazioni di Danimarca, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, è stato necessario modificare le voci relative ai posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

In particolare, in seguito all’esito soddisfacente delle audit eseguite dalla Commissione, la Decisione di esecuzione della Commissione del 7 ottobre 2013 ha aggiunto altre categorie di riconoscimento supplementari per quattro posti d’ispezione frontalieri in Croazia ed un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso London-Gateway nel Regno Unito. Dato che il trattato di adesione della Croazia è entrato in vigore il 1° luglio 2013 e l’audit suddetto è stato eseguito precedentemente, le modifiche dei PIF croati sono valide retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2013. Ciò allo scopo di evitare di creare ostacoli agli scambi esistenti.

La Polonia inoltre ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero di Świnoujście deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro.

Allegati:Agenzia Dogane – Note -113667RU – 08102013