Articolo originale: BtB oresette  8.08.2013

In previsione dell’imminente scadenza del 15 agosto, data prevista per la decorrenza dell’obbligo di copertura assicurativa da parte dei professionisti esercenti le professioni legate a ordine e collegi, il consiglio nazionale degli Spedizionieri ha concluso la gara per la stipula di un contratto collettivo a favore dei suoi iscritti.L’obbligo di assicurazione tutela il cittadino/consumatore, che deve essere garantito per qualsiasi tipo di danno derivante dalla prestazione professionale.
Dal canto suo il professionista è indirettamente tutelato perché non dovrà concorrere al risarcimento dei danni con il proprio patrimonio. “Il professionista“, come recita la legge, “a tutela del cliente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti“. Per raggiungere questo importante risultato il C.N.S.D. si è fatto affiancare dal broker Aon spa. che curerà anche la gestione del programma in costante collaborazione con il Consiglio e con ogni singolo assicurato. L’assicuratore che si è aggiudicato la procedura è Aig Europe Ltd, leader in Italia e nel mondo nella prestazione di coperture di responsabilità civile professionale. L’offerta è composta da due polizze: una polizza ‘base’ collettiva, che prevede la coperture di tutti i danni di cui lo Spedizioniere doganale debba rispondere in conseguenza del proprio operato quale civilmente responsabile, con un massimale di euro 200.000,00, 3 anni di retroattività e 3 anni di estensione automatica del periodo di copertura in caso di cessazione definitiva; una polizza ‘eccesso’ individuale, da attivare attraverso il broker, che consente di elevare il massimale fino a euro 500.000,00 a costi prefissati e alle condizioni tutte della polizza ‘base’. La copertura prevista dalla polizza collettiva è in linea con i requisiti minimi essenziali di copertura fissati dal C.N.S.D. con delibera consiliare e consente a ogni iscritto l’ottemperanza all’obbligo assicurativo. Per alcune fasce di rischio, individuate in base al fatturato annuo, è necessario elevare il massimale fino ad euro 500.000. Questi requisiti minimi essenziali rappresentano lo standard contrattuale al quale comunque ogni polizza eventualmente stipulata individualmente deve adeguarsi. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile professionale derivante all’assicurato nell’esercizio dell’attività di Spedizioniere doganale, così come definito dalla Legge 22.12.1960 n. 1612 e sue successive modifiche, in quanto l’assicurato sia iscritto al relativo Albo previsto dalla predetta Legge. La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti e l’amministrazione dello Stato, per danni involontariamente cagionati dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per l’ipotesi di colpa grave, nell’esercizio delle attività comunque previste agli artt. 1 e 7 (esclusa comunque l attività di spedizioniere e/o vettore) della Legge 22.12.1960 n. 1612, anche in applicazione del DPR 23.01.73 n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), della Legge 6.2.1992, n. 66, della Legge 25.7.2000, n. 213 e della Legge 27.2.2002, n. 16. Sono comprese in garanzia le consulenze in materia fiscale, merceologica e valutaria e contenzioso tributario a norma del DPR 3 novembre 1981 n. 79 fatte dall’assicurato alla propria clientela, che siano compatibili con le disposizioni di legge e in particolare con quanto previsto dalla Legge 22.12.1960 n. 1612 artt. 1 e 7 (esclusa comunque dall’art. 7 l’attività di spedizioniere e quella di vettore). L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell’assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario e custode di documenti e valori ricevuti dal proprio cliente, con il limite di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per valori. Tra i rischi esclusi troviamo: i danni causati da dolo dell’Assicurato; i danni causati dall’assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia; i danni causati al coniuge, agli ascendenti ai discendenti, ai parenti conviventi dell’assicurato.