Con la risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria il Consiglio ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commercializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell’Unione e adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che, alla luce delle evoluzioni economiche, commerciali e legali, era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, nonché per garantire l’opportuna certezza del diritto.

Le autorità doganali dovrebbero essere competenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale in conformità della normativa doganale dell’Unione, e per effettuare adeguati controlli su tali merci al fine di prevenire operazioni non conformi alle leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza o controllo doganale, rappresenta un modo efficace per garantire rapidamente ed efficientemente protezione giuridica al titolare del diritto nonché agli utilizzatori e alle associazioni di produttori. Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla frontiera dovrebbe essere avviato un solo procedimento legale, mentre dovrebbero essere necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale.

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale e talune violazioni sono escluse dal suo ambito di applicazione. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si dovrebbe estendere l’intervento doganale ad altri tipi di violazioni non coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. È opportuno pertanto che il presente regolamento, oltre ai diritti già previsti dal regolamento (CE) n. 1383/2003, includa anche le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

Le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio parallelo illegale e dai superamenti dei quantitativi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003. Le merci soggette a commercio parallelo illegale, vale a dire le merci che sono state fabbricate con l’accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione, e le merci oggetto di superamenti dei quantitativi, vale a dire le merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata dal titolare del diritto a produrre un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto, sono fabbricate come merci autentiche, e non è pertanto opportuno che le autorità doganali concentrino i loro sforzi su di esse. Il commercio parallelo illegale e i superamenti dei quantitativi dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

È opportuno che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, forniscano un’adeguata formazione ai funzionari doganali, al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento.

Dopo la sua piena attuazione, il regolamento in oggetto contribuirà ulteriormente alla creazione di un mercato interno che garantisca ai titolari dei diritti una protezione più efficace, stimoli la creatività e l’innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, che dovrebbero a loro volta rafforzare le transazioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.

Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale. Inoltre dovrebbe essere sostenuta la promozione di tecnologie e strategie per la gestione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a disposizione delle autorità doganali.

Il regolamento in questione contiene soltanto norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non stabilisce criteri per accertare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

In base alla «dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, l’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per tutti. Pertanto, in linea con gli impegni internazionali dell’Unione e con la sua politica di cooperazione allo sviluppo, per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio doganale dell’Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali medicinali siano dirottati sul mercato dell’Unione.

È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Qualsiasi soggetto, utilizzatore, entità o associazione di produttori, che si trovi in condizione di avviare un procedimento giudiziario in loro nome con riguardo a una possibile violazione di un diritto di proprietà intellettuale, dovrebbe disporre della facoltà di presentare una domanda.

Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione occorre consentire alle persone o alle entità di richiedere l’applicazione dei diritti dell’Unione alle autorità doganali di ogni singolo Stato membro. Tali richiedenti devono potersi rivolgere alle autorità doganali affinché agiscano a tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia nel loro Stato membro di appartenenza che in un altro Stato membro.

Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguate, che le merci soggette alla loro vigilanza violino diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone o alle entità aventi facoltà di presentare una domanda di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizzava gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale, tale procedura si è rivelata particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. Essa dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria per tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed essere applicata ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. Inoltre, la procedura dovrebbe prevedere che le autorità doganali possano considerare che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano prestato il consenso alla distruzione delle merci qualora essi non abbiano notificato la propria esplicita opposizione alla distruzione entro i termini prescritti.

Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che dovrebbe consentire la distruzione di tali merci senza ottenere, in ciascun caso, l’esplicito consenso del richiedente. L’applicazione della procedura, tuttavia, dovrebbe essere subordinata a una richiesta generale fatta dal richiedente nella sua domanda. Pertanto, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di imporre al richiedente il pagamento dei costi derivanti dall’applicazione da tale procedura.

Al fine di accrescere la certezza del diritto, è necessario modificare i termini per la sospensione dello svincolo o per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle merci bloccate alle persone ed entità interessate, di cui al regolamento (CE) n. 1383/2003.

Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in applicazione del presente regolamento e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire l’applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona interessata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o della situazione in cui si trovano le merci. Inoltre, poiché la procedura per la distruzione delle merci implica che il dichiarante o il detentore delle merci e il destinatario della decisione debbano comunicare eventuali obiezioni alla distruzione in parallelo, occorre garantire che il destinatario della decisione abbia la possibilità di reagire all’eventuale obiezione alla distruzione sollevata dal dichiarante o dal detentore delle merci. Occorre pertanto assicurare che il destinatario della decisione riceva la notifica della sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci prima, o lo stesso giorno, rispetto al destinatario della decisione.

La autorità doganali e la Commissione sono incoraggiate a cooperare con l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito delle rispettive competenze.

Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l’accordo TRIPS prevede che i membri dell’OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di tali merci. Pertanto, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero poter procedere allo scambio di informazioni su presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale con le pertinenti autorità dei paesi terzi, anche riguardo a merci in transito nel territorio dell’Unione e provenienti da tali paesi terzi.

Per motivi di efficienza occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

La responsabilità delle autorità doganali dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto che le autorità doganali abbiano accolto una domanda non deve implicare che il destinatario della decisione abbia diritto a un risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo delle autorità doganali e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non dovrebbe tuttavia impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui la merce è stata rinvenuta. Tali persone possono comprendere, se del caso, gli intermediari. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle autorità doganali a seguito di un intervento doganale, qualora lo svincolo delle merci sia sospeso o le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di consentire la circolazione, sotto vigilanza doganale, delle merci da distruggere a fini di distruzione tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione. Le autorità doganali possono inoltre decidere di immettere tali merci in libera pratica in vista dell’ulteriore riciclaggio o smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi.

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane comporta lo scambio di dati sulle decisioni relative alle domande. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati personali e deve essere effettuato in conformità al diritto dell’Unione quale stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Lo scambio di informazioni riguardanti le decisioni relative alle domande dovrebbe realizzarsi tramite una banca dati elettronica centrale. È opportuno definire le entità che controlleranno e gestiranno tale banca dati e l’entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L’introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non dovrebbero essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni.

Al fine di garantire che la definizione di piccole spedizioni possa essere adattata se non si rivela praticabile, tenuto conto della necessità di garantire l’efficace funzionamento della procedura o se necessario per evitarne l’elusione in relazione alla composizione delle spedizione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica di elementi non essenziali della definizione di piccole spedizioni, in particolare le quantità specifiche indicate in tale definizione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla definizione degli elementi delle modalità pratiche per lo scambio di dati con i paesi terzi e delle disposizioni relative ai formulari per la domanda di intervento e per la richiesta di proroga del periodo in cui le autorità doganali devono intervenire, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per definire tali elementi delle modalità pratiche e per stabilire i modelli dei formulari. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Per stabilire i modelli dei formulari, benché l’oggetto delle disposizioni del presente regolamento cui dare esecuzione rientri nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune, considerata la natura e le ripercussioni degli atti di esecuzione da adottare a tal fine, è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione, in quanto tutti i dettagli relativi alle informazioni da includere nei formulari derivano direttamente dal testo del presente regolamento. Tali atti di esecuzione si limiteranno pertanto a stabilire il formato e la struttura del formulario e non avranno altre implicazioni per la politica commerciale comune dell’Unione.

Allegati: 2013 – Consiglio UE- Regolamento – 608 – 12062013