A disporle è il Regolamento di esecuzione (UE) N. 504/2013 della Commissione del 31 maggio 2013, che in particolare modifica l’articolo 20 del Reg. (UE) n. 1225/2011, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione informazioni relative all’ammissione in franchigia di taluni pezzi di ricambio, elementi, accessori, utensili, strumenti o apparecchi che superano un determinato valore o prezzo. A norma dell’articolo in questione (versione previgente), le informazioni contenute nelle domande di ammissione in franchigia di merci importate da o per conto di istituti o organismi scientifici aventi sede nell’Unione andavano comunicate alla Commissione dagli Stati membri a cui era presentata la domanda. Tali obblighi ora vengono ritenuti non più necessari per la buona gestione delle importazioni in franchigia doganale, e sono di conseguenza soppressi, comportando tra l’altro un inutile onere amministrativo, sia per gli Stati membri che per la Commissione.

Allegati: Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 504 – 31052013