Con Nota Prot. 163582 /RU del 2 dicembre 2009, l’Agenzia delle Dogane fornisce nuove indicazioni relative l’applicazione delle disposizioni previste in materia di tassa portuale e di tassa di ancoraggio (quest’ultima viene riscossa dagli uffici doganali previa presentazione di ordini di introito – mod. 23 – emessi dalle Capitanerie di Porto).

Com’è noto, le prime istruzioni in materia erano state fornite con foglio prot. n. 111270/RU del 18/8/2009 dell’allora Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione e con nota prot. n. 11159/RU del 19 agosto 2009.

A seguito della ricezione da parte dell’Agenzia delle Dogane, di una serie di richieste di chiarimento, in particolare, a proposito delle operazioni esentate dal pagamento della tassa portuale suddetta alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal citato Regolamento e sentita la competente Direzione Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene ora precisato che devono intendersi applicabili alla nuova tassa portuale le disposizioni di legge attinenti alla specifica materia che non siano state espressamente abrogate dall’articolo 5 del Regolamento medesimo, anche se non espressamente richiamate.

In conseguenza di ciò, le ipotesi di esenzione previste per la ex tassa portuale e la ex tassa erariale sbarco e imbarco dagli articoli 29, lettere a), c), f), g) ed h), 40, 41 e 42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, e le disposizioni  di  cui  all’articolo 39 della stessa legge, devono ritenersi applicabili anche alla nuova tassa portuale di cui all’articolo 2 del Regolamento suddetto.

Viene poi chiarito che in caso di trasbordo delle merci, si applica anche con riferimento alla nuova tassa portuale il trattamento agevolato previsto dall’articolo 28, 6° c. bis, della Legge n. 82/94 per il traffico di transhipment, nonostante non espressamente richiamato dal Regolamento recentemente entrato in vigore.

Inoltre, le esenzioni previste dagli articoli 20 e 21 della legge n. 82/1963 con riferimento alla tassa d’ancoraggio, benché non siano state inserite tra quelle espressamente abrogate dall’articolo 5 del regolamento, sono ritenute applicabili alla quota-parte della nuova tassa di ancoraggio concernente le merci non collocate nelle stive della nave (ex soprattassa d’ancoraggio), trattandosi di disposizioni non abrogate dall’articolo 5 del Regolamento e la cui ratio, con tutta evidenza, è compatibile con la nuova disciplina”.

Infine, l’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto estende  le esenzioni previste dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 69/88, convertito dalla Legge n. 153/88, alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonché alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.

Allegati: Agenzia Dogane – 2009 – Nota 163582 – 21209