A seguito del rifiuto, da parte degli Stati Uniti, di modificare la legge nota come “Byrd Amendment” (cd. CDSOA, ossia “Continued Dumping and Subsidy Offset Act”), l’Unione Europea ha istituito con Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile 2005, a titolo di ritorsione commerciale, un dazio doganale ad valorem supplementare del 15% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA a partire dal 1° maggio 2005.

Si ricorda che il “Byrd Amendment” dà facoltà al governo americano di distribuire su base annua gli introiti derivanti dai dazi antidumping e compensativi percepiti, tra i produttori americani danneggiati da tale pratica, di fatto avvantaggiandoli rispetto ad altri competitors stranieri, dato che si tratta in sostanza di una forma di sussidio che il governo americano disporrebbe nei confronti di tali imprese. Nonostante l’OMC abbia considerato tale norma contraria agli obblighi assunti dagli USA nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la legge non è stata mai abrogata o modificata.

Le misure ritorsive dell’UE vengono riviste annualmente per adeguarle all’entità del danno causato alle imprese UE.

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 349/2013 del 17 aprile 2013 dispone tale adeguamento, sostituendo l’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 con un nuovo allegato I.  Il nuovo regolamento inoltre istituisce un un dazio supplementare del 26 % ad valorem in aggiunta al dazio doganale applicabile sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005.

I prodotti per i quali si può dimostrare che, alla data di applicazione del regolamento in commento (1° maggio 2013), sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario), e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati nel codice NC: 6204 62 31.

Allegati:Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 349 – 17042013