Con comunicato del 27.03.2013, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che a decorrere dal 1° aprile 2013, nelle operazioni di importazione delle merci di cui alla voci 2514, 2515, 2516, 6801 e 6802, originarie della Cina, in caso di presenza di un nulla osta fitosanitario sarà obbligatorio, per la corretta compilazione della casella 44 del DAU inserire i seguenti dati:

  • Codice documento: N851 (che indica il Certificato/nulla osta fitosanitario);
  • Paese di emissione: IT;
  • Anno di emissione: l’anno di emissione del nulla osta fitosanitario nel formato AAAA;
  • Identificativo: numero del nulla osta rilasciato dalla competente autorità fitosanitaria regionale.

Per la gestione dei casi di esclusione previsti, sarà obbligatorio inserire nella casella 44 del DAU il codice certificato 05YY (il quale indica che il Certificato/nulla osta fitosanitario non è richiesto per l’operazione doganale posta in essere).Maggiori informazioni possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Allegati: Agenzia Dogane – Comunicazionii – 27032013