Con la nota Protocollo: 34677/RU del 18 marzo 2013, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiama le precedenti note Prot. 10202/RU del 23/01/2013 e 22592/RU del 22/02/2013, con le quali sono state impartite le istruzioni per la corretta indicazione della documentazione a sostegno nella casella 44 del D.A.U.

Poiché il monitoraggio continuo effettuato dall’Agenzia delle Dogane sulla qualità dei dati evidenzia ancora un’altissima percentuale di errore nell’indicazione dell’identificativo delle certificazioni sanitarie/veterinarie, l’Agenzia ha ritenuto necessario disciplinare, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, talune prassi operative concernenti casi particolari per il rilascio delle certificazioni in parola.

Viene in proposito comunicato che è in corso l’aggiornamento dell’apposita sezione del portale. Nel fratempo, vengono fornite le seguenti regole di compilazione per i suddetti casi particolari:

  • Per le richieste trasmesse al sistema NSIS–USMAF come notifica per le merci destinate a prove tecniche, individuate dai Codici Certificato  C678, 06CS e 13CS, occorre compilare la dichiarazione inserendo nella casella 44 del D.A.U. il codice richiesta a 13 cifre ottenuto dal sistema informativo del Ministero della Salute;
  • Nel caso di operazioni relative a merce per le quali l’autorità sanitaria non procede all’emissione del nulla osta / certificato richiesto nel punto d’ingresso e la merce viene autorizzata a raggiungere la destinazione prevista “sotto vincolo sanitario”, occorre compilare la dichiarazione inserendo nella casella 44 del D.A.U. il codice richiesta a 13 cifre ottenuto dal sistema informativo del Ministero della Salute;
  • Spedizioni postali di merce per uso personale:

Per le scorte ad uso personale di merci di interesse veterinario rientranti nel Regolamento 206/2009 (per le quali non è previsto il rilascio del certificato) è necessario indicare nella casella 44:

  • Sottocampo “tipo documento”: N853;
  • Sottocampo “paese di emissione”: IT;
  • Sottocampo “anno di emissione”: anno di accettazione della dichiarazione doganale;
  • Sottocampo “identificativo”: stringa fissa “DEROGA REG 206/2009

Per le scorte ad uso personale di merci di interesse sanitario, per i quali gli uffici USMAF rilasciano al momento documenti in formato cartaceo, è necessario indicare nella casella 44:

  • Sottocampo “tipo documento”: C678, 02CS, 07CS, 09CS, 10CS, 13CS, in base a quanto previsto in TARIC;
  • Sottocampo “paese di emissione”: IT;
  • Sottocampo “anno di emissione”: anno di emissione del certificato;
  • Sottocampo “identificativo”: “ZZZ-XXX-Y-WWW-12345”, in cui:
  • ZZZ: prime tre lettere della denominazione della sede USMAF principale (Es. FIU, NAP, GEN, etc);
    • XXX: stringa fissa “MUP”, che indica Merce Uso Personale;
    • Y: tipo di numero di certificato (“P”);
    • WWW: codice Internazionale dell’Unità Territoriale dell’USMAF che ha preso in carico e lavorato la pratica (ES. “FCO” Roma Fiumicino, “GOA” Genova, “MXP” Milano Malpensa);
    • 12345: numero identificativo del documento cartaceo, se disponibile, altrimenti vuoto (in quest’ultimo caso occorre comunque inserire un trattino).

Allo scopo di consentire agli operatori economici di adeguarsi alle regole di compilazione, che disciplinano i casi particolari, pubblicate nella Sezione “Sportello Unico Doganale à Istruzioni per l’uso” del sito istituzionale dell’Agenzia, l’attivazione dei controlli bloccanti è posticipata al 26 Marzo p.v.

Alelegati: Agenzia Dogane – Note -34677RU – 18032013