Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa, elenca in un apposito allegato i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE. Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 162/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 modifica ora tale allegato per introdurvi un nuovo procedimento di denaturazione costituito da tre litri di alcole isopropilico (IPA), tre litri di metiletilchetone (MEK) e 1 grammo di denatonium benzoato per ettolitro di alcole assoluto. Uno dei principali vantaggi di tale procedimento comune è che esso è destinato a sostituire numerosi singoli procedimenti dei vari Stati membri. Viene pertanto disposto che tale procedimento venga impiegato come modalità comune a tutti gli Stati membri per la denaturazione completa dell’alcole per evitare frodi, evasioni e abusi in questo campo.

Allegati: Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 162 – 21022013