a cura di Mauro Lopizzo

La nuova procedura che rende esecutivi gli atti di accertamento in dogana dopo solo dieci giorni, a seguito della nota Prot.3204 R.U. del 21/01/2013 adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli di concerto con  la Ragioneria Generale dello Stato, è applicabile dal 28 marzo 2013.

Chiarimento fornito dall’ Agenzia delle Dogane e dei monopoli in data 01/02/2013, con nota Prot.12035 R.U.

 

Tale rinvio è legittimato dall’art.3, comma 2, legge 27/07/2000, n.212 “… le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore …”.

Il provvedimento n.3204 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane in luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), precisa che la nuova procedura è finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e di IVA all’importazione e scaturisce dall’esigenza di fornire risposta, in tempi rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla tempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

 

Il D.L. n.16/2012 pone l’unica soluzione cautelare preventiva, costituita dalla sospensione amministrativa prevista dall’art.244 del Codice Doganale Comunitario, che, tuttavia, rimane una facoltà dell’Autorità doganale ed è subordinata alla costituzione di una garanzia.

 

 

PERCORSO DELLA NUOVA PROCEDURA ESECUTIVA (RISCOSSIONE LAMPO)

 

Accertamento dell’Ufficio doganale

All’atto dello sdoganamento oppure entro il termine di prescrizione di 3 anni

 

Termini per il pagamento

L’atto di rettifica dell’accertamento, dovrà essere motivato e recare l’intimazione a corrispondere i diritti pretesi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto

 

La sospensione amministrativa

Il termine di giorni 10 si applica se non viene disposta la sospensione amministrativa (ex art.244 C.D.C.) subordinata all’esistenza o alla costituzione di una garanzia

 

La nuova procedura esecutiva

L’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per il recupero dei diritti doganali, che diventa esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente, dovrà recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione (Equitalia servizi Spa), anche ai fini dell’esecuzione forzata (per ottimizzare gli oneri amministrativi ed economici)

 

Il flusso telematico

L’Ufficio che ha emesso gli atti di cui all’art.9, c. 3-bis, D.L.  02/03/2012, n.16, trasmette con cadenza giornaliera, i flussi di carico ad Equitalia servizi Spa, decorsi 10 giorni dalla definizione dell’accertamento

L’esecuzione

Equitalia servizi Spa, mediante raccomandata semplice, informa il debitore di aver preso in carico le somme  per la riscossione. Sulla base del titolo esecutivo (rappresentato dall’atto di accertamento), e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, si procede all’espropriazione forzata

 

Maggiorazioni

A partire dal primo giorno successivo o al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento (art.9, c.3-bis) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’art.30 del DPR  29/09/1973, n.602. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 13/04/1999, n.112