Con la nota Prot. 12035 R.U. dell’1 febbraio 2013, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che l’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha modificato la disciplina della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione, prevedendo che gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e dell’IVA all’importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. Tali atti, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla loro ricezione, devono anche espressamente recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, con modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

La disposizione è finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e di IVA all’importazione e scaturisce dall’esigenza di fornire risposta, in tempi rapidi, alle censure mosse dalla Commissione europea sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

La Commissione europea ha infatti affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell’atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risultava coerente con il quadro giuridico dell’Unione in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili – ex art. 7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 -, l’attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Ciò premesso, è stato emanato il previsto provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 21/01/2013 (pubblicato in data 24/01/2013 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) entrato in vigore, secondo quanto previsto dal punto 5 del provvedimento stesso, il 28/01/2013.

Al riguardo, poiché le disposizioni in oggetto comportano alcune modifiche degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’Agenzia precisa che l’effettiva applicazione del citato provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 27/07/2000, n. 212 (disposizioni in materia dello statuto dei diritti del contribuente), è rinviata al 28 marzo 2013, sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Allegati: Agenzia Dogane – Note -12035RU – 01022013