Sospese le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate

Ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione europea dispone la sospensione delle preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG superi le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento.

Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste dal regime generale, la Commissione stabilisce un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG. Questo elenco è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1° settembre 2012 e dei dati relativi ai due anni precedenti.

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Miscelazione di oli da gas e combustibili contenenti biodiesel: nuova procedura dalla Commissione

Con la Circolare n.22/D del 28 dicembre 2012, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le novità del Regolamento (UE) n.1101 del 26.11.2012 della Commissione (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012), il quale ha modificato l’allegato 72 del Reg. to CEE 2454/93 introducendo due nuovi punti (14a e 14b), riguardanti le operazioni di manipolazioni usuali.  La modifica in questione si è resa necessaria a seguito della variazione tariffaria entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (Reg. n.1006/2011, che ha modificato l’allegato I del Reg.to CEE del Consiglio n.2658/87), con la quale è stato introdotto, per fini statistici, un codice di nomenclatura diverso per gli oli da gas e oli combustibili contenenti biodiesel (CNC da 2710 2011 a 2710 2019 e CNC da 2710 2031 a 2710 2039) e gli oli da gas e oli combustibili non contenenti biodiesel (CNC da 2710 1943 a 2710 1948 e da CNC 2710 1962 a 2710 1968)…

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Olii lubrificanti e bitumi di petrolio, differimento dell’obbligo di trasmissione telematica del documento di accompagnamento

Con la Determinazione n. 124607 del 11 dicembre 2012, l’Agenzia delle Dogane differisce la data di decorrenza dell’obbligo di trasmissione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione, in ambito nazionale, dei prodotti assoggettati ad accisa e per gli oli lubrificanti e bitumi di petrolio. Relativamente alla circolazione, in ambito nazionale, dei prodotti per i quali non è stata assolta l’imposta di cui all’articolo 61 del Testo Unico Accise (d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504) la decorrenza dell’obbligo per l’adozione del documento amministrativo in forma elettronica viene differita al 1° gennaio 2015.

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Settore della birra: trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati

Con la determinazione Prot. 146180/ RU del 13 Dicembre 2012, l’Agenzia delle Dogane differisce la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri al 1° gennaio 2014. Restano valide le disposizioni precedentemente emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494, n. 1495 del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009 , n. 86767 del 20 luglio 2009 , n. 105801 del 5 agosto 2010 e n. 68245 del 31 maggio 2012 non espressamente modificate dalla determinazione in commento…

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Nuove disposizioni tributarie in materia di accisa

L’adozione di recenti iniziative legislative ha comportato modifiche integrative al testo unico accise (D.Lgs. 26.10.1995, n.504), nonché l’introduzione di disposizioni comunque d’interesse per i prodotti disciplinati dal medesimo testo unico. L’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. RU 152093 del 28 dicembre 2012 passa in rassegna i contenuti delle novità giuridiche in oggetto, per fornire agli operatori un’utile fonte di riferimento. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (S.O. n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.294 del 18 dicembre 2012), ha disposto le seguenti misure…

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Commissione Europea: nuove procedure per prodotti in sospensione di accisa 

Nei casi in cui, in conformità all’allegato I del Reg. (CE) n. 684/2009 della Commissione, un campo della bozza di documento amministrativo elettronico possa essere compilato unicamente con un numero IVA, la lunghezza massima del campo deve corrispondere alla lunghezza massima del campo dei numeri IVA rilasciati dagli Stati membri.  Le infrastrutture di trasporto fisse non sono sempre contraddistinte da un’identificazione unica e pertanto il requisito stabilito nell’allegato I relativo all’identificazione dell’unità di trasporto utilizzata mediante l’identificazione unica è applicabile solo dove tale mezzo di identificazione esiste.  Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1221/2012 modifica pertanto la struttura delle tabelle 1, 2 e 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 per tener conto del fatto che alcuni gruppi di dati in esse contenuti possono necessitare di più voci. Inoltre, i codici dei paesi terzi applicati al dato «Paese terzo di origine» del sottogruppo di dati «PRODOTTO VITIVINICOLO» nella tabella 1 dell’allegato I deve escludere i codici figuranti nell’elenco dei codici degli Stati membri di cui all’allegato II e deve altresì escludere «GR», ossia il codice utilizzato per la Grecia nella norma ISO 3166. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I…

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Allegati: CNSD – Newsletter – 2013 – 1 – 7012013