Con la nota Prot. R.U. 160286 del 7/12/2009, l’Agenzia delle Dogane detta alcuni  chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dal decreto ministeriale 29 marzo 1994, come modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1995, che come noto, ha istituito un’aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l’azionamento delle autovetture pubbliche da piazza secondo la misura di cui al punto 12 della Tabella A del Testo Unico Accise (d.lgs n. 504/95).

Il decreto in questione è stato in parte modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (cd. “legge Bersani”) che ha previsto la possibilità di rilasciare, ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di non di linea) ed in prevalenza a coloro che esercitano tale attività in forma associativa di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge, titoli autorizzativi temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda.

Con il comma 1, punto d), della legge in argomento, si è inoltre stabilito, in via sperimentale, l’attribuzione agli stessi soggetti menzionati, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti.

La legge di cui trattasi ha ribadito all’articolo 6, comma 2, il divieto di cumulo di più licenze in capo al medesimo intestatario, già disposto ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.

In conseguenza di ciò, pertanto, sarà possibile per un tassista ottenere licenze in comuni diversi soltanto nel caso in cui lo stesso cessi l’attività in un comune e ne inizi una nuova in un altro.

In linea con la normativa di riferimento ed a seguito delle richieste di inserimenti di funzioni pervenute da parte di taluni uffici locali, sono state apportate alcune modifiche alla procedura informatica della gestione dei rimborsi di settore.

In particolare:

– sono stati inseriti due profili di accesso al sistema con funzioni diverse:

          o Profilo Direttore (che potrà annullare istanze acquisite a sistema accertate e liquidiate);

          o Profilo Gestore (che potrà annullare istanze soltanto acquisite);

– sarà possibile acquisire un’istanza nello stesso anno d’imposta e con lo stesso codice fiscale controllando che il comune di rilascio della licenza sia diverso da quello della prima istanza già presente nella procedura informatica e verificando che i periodi di attività non siano sovrapposti.

Ulteriori informazioni di dettaglio sono disponibili sulla Homepage di Aida nel link “Assistenza on line”.

Allegati: Agenzia Dogane – Note – 2009 – RU160286 – 7122009