Dichiarazione di esportazione per provviste di bordo di navi ed aeromobili 

Con la nota prot. 102965 RU del 26 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce risposta ad una richiesta presentata in data 13 aprile 2012 dal  l’A.N.P.A.N. (Associazione Nazionale Provveditori e Appaltatori Navali), relativa all’adeguamento ad euro 9000,00 del valore massimo previsto dalla Circolare n. 78 del 9 marzo 1989 per l’utilizzo, nella dichiarazione doganale di esportazione di codici semplificati, in luogo delle voci di nomenclatura combinata, per le merci destinate a provviste di bordo di navi ed aeromobili. Il valore, più volte aggiornato, è stato fissato da ultimo in euro 3000,00 dalla nota prot. 2369 del 17 maggio 2002 dell’Agenzia delle Dogane.

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AEO: Avvio di una Indagine di Customer Satisfaction

Nella Convenzione con il Ministro dell’Economica e delle Finanze per il triennio 2012-2014, è stata prevista una indagine di Customer Satisfaction sul “Procedimento di rilascio dei certificati comunitari AEO – Authorized Economic Operator”. Al fine di adempiere a tale obiettivo, nel rispetto dell’anonimato, l’Agenzia delle Dogane ha dato mandato alla società di ricerche SWG di effettuare la predetta indagine intesa a misurare la soddisfazione degli operatori che hanno ottenuto la certificazione AEO. ..

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Importazioni di prodotti di acciaio originari della Repubblica del Kazakhstan

Con due appositi comunicati del 27 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che, per le importazioni di determinati prodotti di acciaio originari della Repubblica del Kazakhstan, con decorrenza 15 settembre 2012, il certificato di origine da indicare nel campo 44 del DAU è il seguente:

U066 “Certificato di origine per certi prodotti siderurgici originari del Kazakhstan, come definiti nell’art. 2 del Regolamento 1340/2008”. Il certificato in questione sostituisce il precedente U003. Tutte le altre modalità di compilazione della casella 44 del DAU sono invariate. L’altro comunicato riguarda Federazione Russa. A seguito della sua adesione della all’Organizzazione Mondiale del Commercio (22/8/2012), il Reg. (CE) n. 1342/2007, che prevedeva per alcuni prodotti siderurgici originari di tale Paese dei limiti quantitativi, è stato abrogato dal Reg. (UE) n. 529/2012. Dal 22/08/2012 è comunque prevista una vigilanza comunitaria preventiva, disposta dal Reg. (CE) 76/2002 e successive modifiche e proroghe…

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Allegati: CNSD – Newsletter – 2012 – 23 – 8102012