Con comunicazione Prot. 56256 /RU del 7 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che a seguito della pubblicazione, da parte di alcuni organi di stampa, di una serie di articoli in materia di utilizzo nell’UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, si rende necessario un intervento volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.

Viene innanzitutto evidenziato che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato dagli artt. 137 e ss. del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio (Codice doganale comunitario) e dagli articoli 558/561 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), cd. “DAC”, che prevedono, in via generale, l´esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.

Gli articoli 559, 560 e 561 delle DAC disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell’UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi. L’Agenzia precisa che, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione ed IVA, nei seguenti casi:

1. Uso a titolo occasionale e di emergenza

Tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni e non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.

2. Mezzo di trasporto in locazione

Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.

3. Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero

L’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.

Pertanto, l’utilizzo senza l’autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di un auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto di ingresso nel territorio UE, ai sensi dell’art. 216 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.

In calce alla comunicazione sono indicati i riferimenti degli uffici delle dogane interessati cui è rivolgersi per ulteriori informazioni, nonché l’analogo comunicato pubblicato dall’Amministrazione federale delle dogane svizzere.

Allegati: Agenzia Dogane – 2012 – Comunicati – 56256 – 7052012