Con la nota prot. 41064/RU del  29/03/2012, l’Agenzia delle Dogane rivisita, aggiornandola, la nota prot. n. 5689 del 5.08.2008, con la quale erano state impartite disposizioni circa l’acquisizione delle contabili bancarie/prova del pagamento inoltrate al SAISA in sostituzione o a supporto della documentazione primaria relativa alla prova della definitiva importazione nel paese terzo.

Il continuo evolversi della tecnologia informatica, infatti, con particolare riguardo agli Istituti di credito, coadiuvata dall’esperienza acquisita nel tempo dal SAISA, hanno reso necessarie talune precisazioni, per quanto riguarda in particolare il punto 4 (Documentazione relativa alla prova della definitiva importazione nel paese terzo), della precedente nota, e più precisamente è stata introdotta l’acquisizione di ulteriore documentazione per le fattispecie in oggetto.

Il punto in questione è modificato come segue:

“la documentazione bancaria prevista dall’art. 49 par. 3, lett. a) , 2° comma del Reg. CE 800/99 (esportazioni la cui restituzione è inferiore a 2400 euro) e quella presentata dalla ditta di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio, ad integrazione della documentazione prevista dall’art. 16 del Reg. (CE) 800/99, può essere prodotta in formato elettronico o digitale e deve essere accompagnata dal documento di trasporto, dalla dichiarazione di cui al punto 3) e dalla copia del libro giornale.”.

La novità è costituita dall’aggiunta della copia del libro giornale.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 41064RU – 29032012