Sul sito web dell’Agenzia delle dogane è disponibile una versione aggiornata del comunicato Prot. 36377/RU del 26 marzo 2012. Con tale comunicato (vedasi la Newsletter CNSD n. 9/2012), l’Agenzia delle Dogane informava che dal 20 marzo 2012 è disponibile la consultazione su TARIC delle nuove misure di controllo inserite dai competenti servizi dell’Unione, previste dalle Decisioni n. 2007/275 e n. 2012/31. Per la consultazione di tali nuove misure occorre indicare una data di riferimento successiva al 1 aprile 2012.

L’introduzione delle nuove misure comporta, a partire dal 1 aprile 2012, l’obbligo di indicare nella casella 44 del DAU, per le operazioni concernenti le merci interessate, le pertinenti certificazioni veterinarie rilasciate dai sistemi TRACES, SINTESI PIF, NSIS-SINTESI PIF, identificate dai seguenti codici:

–      N853: Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti.;

–      C640: Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) No 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi.

–      01CV: Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme:

  • al Reg.(CE) n. 136/2004, per i prodotti di origine animale;
  • al Reg.(CE) n. 282/2004, per gli animali vivi;
  • al D.L.vo n.223 del 17.06.2003 e al Reg.(CE) n.882/2004, per l’alimentazione degli animali

 

oppure

  • prenotifica all’UVAC (Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari) di cui al D.L.vo 28/93 per i prodotti originari della Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

In allegato al comunicato  descritte le regole per la corretta indicazione delle certificazioni sopra elencate nella casella 44 del DAU.

Se le merci non richiedono la certificazione veterinaria è obbligatorio indicare nella casella 44 uno dei seguenti codici documenti in relazione ai diversi casi di esclusione:

Y930 per le merci non soggette a controllo veterinario ai sensi della decisione 2007/275;

Y931 per le merci non soggette a controllo veterinario ai sensi art. 6.1 della decisione 2007/275.

Per gli ulteriori dettagli vedasi il comunicato in questione.

Allegati:Agenzia Dogane – 2012 – Comunicati – 36377 – 26032012