Con sentenza della Seconda Sezione del 17 novembre 2011 (Causa C-454/10), la Corte di Giustizia UE fornisce alcuni chiaramenti interpretativi relativi all’art. 202, n. 3, secondo trattino, del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario). La Corte precisa in particolare, che tale disposizione va interpretata nel senso che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea anche colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, sempre che sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare (circostanza, quest’ultima, che spetta al giudice del rinvio acclarare).

Allegati:Corte – 2010 – Causa C454_10 – Sentenza – 17.11.2011