Con sentenza della Settima Sezione del 21 dicembre 2011  (Causa C-499/10), la Corte di Giustizia UE  chiarisce la portata dell’art. 21, n. 3, della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 (Direttiva 77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, specificando che gli Stati membri non possono considerare i gestori di depositi diversi dal deposito doganale (es. depositi IVA), responsabili in solido per il pagamento dell’IVA dovuta dai loro clienti per le forniture di merci, provenienti da tale deposito, effettuate a titolo oneroso dal proprietario delle stesse, nel caso i gestori siano in buona fede e non sia possibile addebitare loro alcuna colpa o negligenza.

Allegati: Corte – 2010 – Causa C499_10 – Sentenza – 21.12.2011