Con nota Prot. RU 25073 del 28 febbraio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che l’art. 57, comma 11, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, ha abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997 recante “ Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde”. La norma sopraindicata fa venir meno l’obbligo di addizionare la benzina super senza piombo con il colorante verde e si inserisce nel quadro delineato dal Legislatore di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, contribuendo così a dare impulso al sistema produttivo del Paese.

Da tale contesto normativo discende anche, in stretta aderenza alle finalità perseguite dalla modifica abrogativa in esame, l’impossibilità di determinare alcuna reviviscenza di disposizioni precedentemente inefficaci, quali quelle contenute nel decreto ministeriale 4 maggio 1990, e quindi l’inapplicabilità dell’obbligo di aggiunta al suddetto prodotto del tracciante acetofenone, peraltro già sostituito, per necessità tecniche, con il richiamato D.M. 6 marzo 1997.

Allo stato, quindi, non sussistono ragioni, sotto il profilo impositivo, che giustifichino una rilevazione differenziata della benzina, considerata l’avvenuta unificazione, dal 1° ottobre 2001, delle aliquote di accisa.

Pertanto, dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, alla benzina (codici NC 27101131, 27101141, 27101145 e 27101149) non va aggiunta alcuna sostanza colorante né tracciante.

Le conseguenze doganali di questo provvedimento sono che la rispondenza qualitativa della benzina alle specifiche precedentemente previste dal suddetto D.M. 6 marzo 1997 non costituisce più oggetto di riscontro nell’ambito delle verifiche eseguite presso gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburante.

Gli esercenti depositi di stoccaggio, siano essi fiscali o commerciali, avranno inoltre facoltà di effettuare travasi di benzina non colorata nei serbatoi contenenti benzina colorata e viceversa. Parimenti, presso i distributori stradali di carburante, la benzina non colorata può essere riversata nei serbatoi contenenti giacenze di benzina colorata.

Il riscontro visivo di una colorazione del prodotto meno intensa di quella usualmente posseduta, eventualmente rilevato in fase di verifica, non rappresenta, di per sé, motivo di criticità nei confronti dell’esercente l’impianto. La colorazione, infatti, andrà progressivamente a scomparire (rendendo, a regime, la benzina incolore) con il procedere della diluizione dei residui di benzina verde con benzina non colorata.

La nota dell’Agenzia delle Dogane avverte inoltre che rimane inalterata la facoltà degli organi di controllo di procedere all’esecuzione di accertamenti qualitativi volti a confermare la rispondenza della benzina alle specifiche commerciali. L’impiego del colorante verde nella benzina viene consentito fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti di utilizzazione. In tale evenienza, viene precisato che le residuali operazioni di colorazione devono comunque rispondere alle specifiche già previste dall’art.2 del D.M. 6 marzo 1997. Infine, i pacchetti denaturanti utilizzati per la colorazione della benzina permarranno nell’elenco di cui all’art.2, comma 4, della Determinazione Direttoriale del 28.12.2007, prot 2228/UD, fino alla data del 31 dicembre 2012, allo scopo di consentirne la commercializzazione.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 25073RU – 28022012