Con la nota Prot. 140112/R.U. del 30 novembre 2011, l’Agenzia delle Dogane rende noto che dal primo gennaio 2012 entreranno in vigore alcune rilevanti modifiche in ordine al procedimento volto all’ottenimento delle ITV. La prima importante modifica riguarda la presentazione delle domande, le quali dovranno ora essere inviate, da parte degli operatori interessati tramite il servizio postale con raccomandata A/R, direttamente all’Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli della Direzione Centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti dell’Agenzia, sito in via Mario Carucci, 71, 00143 Roma. Una copia di detta istanza dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, all’Ufficio periferico competente per territorio tenendo conto della sede legale del richiedente.

Tale richiesta, così come avveniva precedentemente, va presentata per iscritto compilando l’apposito formulario. Lo stesso formulario può essere altresì utilizzato per la richiesta di rinnovo di un’Informazione Tariffaria Vincolante scaduta. Ciascuna richiesta di ITV deve riferirsi ad un solo tipo di merce e deve contenere necessariamente i seguenti elementi di informazione:

Campo 1): Nome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del richiedente;

Campo 2): Nome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del titolare;

Campo 3): Nome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica dell’eventuale spedizioniere.

Campo 4): eventuali indicazioni se trattasi di un rinnovo di una ITV precedentemente rilasciata.

Campo 5): Indicazione della nomenclatura richiesta (NC, Taric, SA,…)

Campo 6): indicazione se si tratta o meno di una operazione realmente prospettata;

Campo 7): classificazione individuata dal titolare/richiedente;

Campo 8): dettagliata descrizione della merce;

Campo 9): eventuali indicazioni di informazioni di carattere commerciale/riservate (denominazione commerciale del prodotto, composizione dei prodotti chimici, analisi di laboratorio, ecc);

Campo 10): indicazione di eventuali documentazioni/campioni/foto ecc, allegate alla richiesta;

Campo 11): indicazioni di eventuali ITV precedentemente richieste o ricevute relative alla medesima merce;

Campo 12): eventuali indicazioni di ITV relative a merci identiche o simili rilasciate ad altri titolari;

Campo 13): data e firma del titolare.

Altra modifica rilevante riguarda le modalità di notificazione delle ITV. Una volta rilasciata l’ITV dall’Ufficio centrale preposto, la stessa infatti verrà notificata tramite il servizio postale con raccomandata A/R direttamente al titolare indicato nella domanda. Dal ricevimento di tale raccomandata, di cui farà fede il timbro postale, decorrerà il termine di legge per l’eventuale impugnazione dell’ITV innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Il termine previsto per il rilascio dell’ITV (ex art.7 DAC – Regolamento CEE n.2954/1933) è di tre mesi e decorre dal momento in cui l’autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento. L’Agenzia delle Dogane si impegna tuttavia a raggiungere l’obiettivo di ridurre tale termine a 60 gg. Nei casi in cui l’Autorità doganale ritenga di non disporre di tutti gli elementi necessari per poter pervenire ad una corretta decisione, può invitare il richiedente a fornire elementi integrativi e, in tal caso, il predetto termine viene interrotto.

La validità di un’informazione tariffaria vincolante è di 6 anni.

Ulteriori informazioni sul procedimento di rilascio delle ITV potranno essere reperite consultando il sito Internet dell’Agenzia delle Dogane nella sezione “Servizi”.

Allegati:  Agenzia Dogane – Nota – 140112RU – 30112011