La disciplina sui prodotti “dual use” era stata recentemente rifusa dal Consiglio nel Regolamento (CE) N. 428/2009 del 5 maggio 2009, che aveva abrogato il Regolamento (CE) n. 1334/2000 (le cui disposizioni però, continuano ad applicarsi per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima della data della sua abrogazione). Il Regolamento (CE) N. 428/2009 diviene oggetto ora di nuove modifiche ad opera del Reg. (UE) N. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011.

Si ricorda che per prodotti “dual use” si intendono quei beni, anche a carattere immateriale, suscettibili di poter essere utilizzati sia per fini civili che militari, ed in quanto tali assoggettati ad alcuni accorgimenti relativi al loro trasferimento internazionale (es. prodotti, sofware e tecnologie aventi valore strategico). Gli accorgimenti in questione si traducono, in particolare, nell’obbligo di procurarsi un’apposita autorizzazione preventiva (la quale può essere di diversi tipi, es. specifica-individuale, globale-individuale o nazionale-generale), per la loro esportazione e nell’adozione di una serie di procedure particolarmente restrittive nella circolazione degli stessi (es. tenuta di dettagliati registri commerciali o di una documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro: es. fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione).

Per quanto riguarda le modalità di rilascio dell’autorizzazione, ciascuno Stato membro stabilisce il relativo processo decisionale, attenendosi ai criteri elencati nel Regolamento (in Italia l’autorità competente è il Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. Politica Commerciale Internazionale – Divisione IV).

Le modifiche in questione sono state dettate dalla necessità di applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l’Unione (al fine di evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell’Unione), e di armonizzare sia la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione che le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell’Unione, garantendo l’efficienza e l’efficacia dei controlli della sicurezza nell’Unione.

Il nuovo Regolamento, in particolare, introduce nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per l’esportazione di determinati prodotti specifici a duplice uso (es. sostanze chimiche, tecnologie di comunicazione, ecc.), verso alcune destinazioni specifiche, attribuendo alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore la facoltà, a determinate condizioni, di vietare il ricorso alle stesse.

Allegati: Consiglio UE – Regolamenti – 1232 – 16112011