Con Comunicazione del 9 novembre 2011, l’Agenzia delle Dogane fa seguito al precedente comunicato del 14 settembre 2011, con cui informava che nelle operazioni di importazione dei dispositivi medici è obbligatorio indicare nel campo 44 del D.A.U. il codice certificato “13CS”, accompagnato dall’indicazione dell’anno e del numero identificativo dello stesso.

L’Agenzia delle Dogane ora avverte che, per le importazioni dei prodotti di occhialeria di cui al capitolo 90 della nomenclatura combinata, voci 900140-900150-9003-9004, sarà possibile riportare nella casella 44 del D.A.U. il codice certificato “13RS” (richiesta di certificato), con l’indicazione dell’anno e del numero identificativo rilasciato dal sistema NSIS-USMAF al momento della richiesta on-line del certificato.

Il codice “13RS” potrà essere indicato solo qualora non si sia conclusa la procedura del rilascio del certificato definitivo da parte dell’USMAF.

Ulteriori dettagli e informazioni sulle nuove misure di controllo potranno essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle Dogane nella funzione Misure/Taric/per Paese.

Allegati: Agenzia Dogane – 2011 – Comunicati – 9092011