Con la risoluzione N. 103/E del 28 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’IVA sul valore dell’accisa, nel caso di importazione di carbone fossile (NC 27011290), senza pagamento dell’IVA sull’accisa da parte di un soggetto passivo “registrato” per essere successivamente destinato ad un proprio impianto di produzione di energia elettrica, formando oggetto di “autoconsumo interno”. L’amministrazione fiscale chiarisce in proposito che al fine di consentire il pagamento dell’IVA sul valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitativi di carbone fossile importato e utilizzato nella propria impresa dallo stesso soggetto importatore, è possibile emettere un documento, anche sotto forma di autofattura (ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), che costituisca integrazione dell’originaria bolletta doganale.

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che il carbone, la lignite e il coke sono assoggettati ad accisa armonizzata (ex art. 21, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Testo Unico delle Accise – TUA e Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007), ma non rientrano nel regime del deposito fiscale e, pertanto, non circolano in regime sospensivo. Tuttavia, per tali prodotti energetici, il momento generatore e l’esigibilità dell’accisa coincidono con la fornitura del prodotto all’utilizzatore finale. Responsabili del pagamento dell’imposta sono i “soggetti registrati” che effettuano la fornitura del prodotto.

Richiamando la circolare n. 17/D del 2007, paragrafo 9.1, viene precisato che sono soggetti a registrazione “gli autoconsumatori, ossia i soggetti o società che consumano i prodotti da essi stessi fabbricati, importati o acquistati in altri Stati membri”.

Con riferimento alla fattispecie in esame, inoltre, si osserva che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’utilizzazione da parte di un soggetto passivo, nell’ambito della propria impresa, di un bene d’investimento o di una materia prima (siano gli stessi prodotti dall’impresa stessa o acquistati presso terzi), non costituisce una “cessione di beni” ex articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, quindi, tale operazione non è soggetta ad IVA. Da ciò deriva che il c.d. “autoconsumo interno” non rientra nel campo di applicazione dell’imposta e non è soggetto ai relativi obblighi di documentazione fiscale. Nel caso in cui beni acquistati, importati o prodotti siano impiegati per la produzione, non si realizza la presunzione di cessione di cui al comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 (“Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto”), per espressa esclusione prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

Circa le evidenze probatorie dell’effettivo impiego dei beni nella produzione, con circolare 23 luglio 1998, n. 193/E, paragrafo 1.3.1., è stato specificato che “la norma non prescrive alcun adempimento specifico dalla cui inosservanza possa derivare l’insorgere della presunzione legale di cessione, per cui l’utilizzazione dei beni stessi nel ciclo economico aziendale può essere dimostrata dal contribuente secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In concreto, quindi, l’utilizzazione per la produzione si può evincere dalle ordinarie scritture contabili, laddove richieste e, in caso contrario, da coefficienti tecnici o da riscontri diretti”. 

Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Risoluzione – 103E – 28102011