Modificato l’allegato I del Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose: a disporre le modifiche in questione è il Regolamento (UE) N. 15/2010 della Commissione del 7 gennaio 2010. Il Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose fu emesso in attuazione della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (cd. “procedura PIC”), firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Commissione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

L’allegato I di tale Regolamento è stato modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, sono state oggetto di una decisione negativa e pertanto non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008, le seguenti sostanze attive:

– 1,3-dicloropropene, benfuracarb e trifluralin;

– metomil

– diazinon, diclorvos, fenitrotion.

Si ricorda inoltre che con decisione 2007/322/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile, è stato deciso di limitare l’uso di prodotti fitosanitari contenenti il tolilfluanide in determinate condizioni. Inoltre è stato deciso di ritirare dal mercato i prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tolilfluanide al fine di proteggere la salute umana. Di conseguenza l’impiego di tale sostanza è vietato nella sottocategoria dei pesticidi del gruppo dei prodotti fitosanitari. Il divieto in questa sottocategoria è considerato una limitazione rigorosa nella categoria dei pesticidi; di conseguenza si è ritenuto opportuno aggiungere la sostanza attiva all’elenco di prodotti chimici di cui all’allegato I, parti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 689/2008.

È stato deciso inoltre di iscrivere la sostanza diuron come sostanza attiva all’allegato I della direttiva 91/414/CEE (relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari); di conseguenza tale sostanza attiva non è più vietata per l’impiego nella sottocategoria «Pesticidi» nel gruppo di prodotti fitosanitari. Essa viene pertanto cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

Allegati: Regolamento (UE) N. 15/2010 della Commissione del 7 gennaio 2010