Con la nota prot.  113881/RU del 5/10/2011, l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’istituto del deposito IVA come modificato dal decreto sviluppo (vedasi la newsletter CNSD n. 24/2011), alla luce della legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011, al fine di uniformare i comportamenti sul territorio.

In particolare, all’art. 2 del decreto è stato aggiunto un nuovo comma 36 vicies quater in base al quale l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. è consentito unicamente secondo modalità la cui definizione è demandata ad unb provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Fino all’adozione del tale  provvedimento, l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A., ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, continua quindi ad essere effettuata secondo le modalità attuali.

Si ricorda che in base alla nuova disciplina, ogni operazione di introduzione in deposito I.V.A. deve essere garantita, come già illustrato al punto B della nota n. 84920/RU del 7 settembre 2011. La garanzia può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo ai sensi dell’art. 189, par. 3, del Reg. CEE n. 2913/1992. Un’importante precisazione contenuta nella nuova nota è che per effetto della prestazione di tale garanzia, contemplata dall’art. 50 bis, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 331, viene meno quella di cui alla nota del Dipartimento delle dogane, prot. n. 1241/VII S.D. del 3 aprile 1997, e richiamata dalla circolare dell’Agenzia delle dogane n. 16/D del 28 aprile 2006 che, pertanto, non deve più essere prestata.

Si ricorda che la nuova disciplina in materia di depositi IVA prevede altresì l’esonero dalla prestazione della citata cauzione per i titolari di esonero ex art. 90 del D.P.R. 43/1973 o di certificazione AEO. In merito viene precisato che tali condizioni, di natura soggettiva, devono, ai fini dell’accesso al previsto esonero, ricorrere, in alternativa, con riferimento all’importatore (casella 8 del DAU) ed essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 52 del DAU).

La garanzia è, invece, sempre dovuta da tutti gli altri soggetti. Al riguardo, sono in corso approfondimenti per l’individuazione di modalità semplificate da adottare ai fini dell’applicazione del citato art.90 del D.P.R. 43/73, limitatamente alla prestazione delle garanzie della specie.

Per quanto riguarda invece l’estrazione dei beni dal deposito IVA e lo svincolo della garanzia , si conferma quanto già chiaramente esplicitato al precedente nota e, cioè, che lo svincolo della garanzia avviene solo a seguito della conclusione degli adempimenti connessi all’estrazione della merce dal deposito I.V.A. In proposito si evidenzia che le comunicazioni previste, per effetto di quanto stabilito al comma 6 dell’articolo 50bis del decreto legge 331 modificato, sono dovute sia ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario che ai fini dello svincolo della garanzia prestata ai sensi del precedente comma 4. Ne consegue che sono dovute anche nelle ipotesi in cui il soggetto che ha introdotto la merce nel deposito si sia avvalso, ricorrendone le condizioni, degli esoneri ricordati al precedente paragrafo (titolarità dell’articolo 90 TULD o di certificazione AEO)

Il soggetto che procede all’estrazione dovrà In particolare, produrre la seguente documentazione:

  1. 1. copia dell’autofattura oppure

– (in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria), copia della fattura integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, od ancora

– (in alternativa alla copia della fattura integrata come indicato al punto precedente), copia della fattura corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture.

  1. 2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

Tale documentazione va trasmessa dal depositario al competente ufficio delle dogane, il quale provvede a svincolare la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l’importo corrispondente all’I.V.A. viene riaccreditato e ciò equivale, ovviamente, allo svincolo.
Con riferimento ad ulteriori casi particolari l’Agenzia delle dogane chiarisce ancora che la prestazione della garanzia è dovuta anche nel caso in cui l’immissione in libera pratica con introduzione in deposito IVA della merce venga effettuata da un soggetto non residente, identificatosi direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35 ter del DPR 633/1972 o che abbia ivi nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del decreto medesimo.

Anche in tale ipotesi ricorre la possibilità – prevista dall’art. 189, par. 3, del Reg. CEE n. 2913/1992 – che la garanzia venga prestata da un soggetto terzo. L’esonero dalla sua prestazione può essere riconosciuto in tal caso al soggetto non residente, ivi identificato ai fini I.V.A., che sia titolare di certificazione AEO rilasciata da altro Stato membro ovvero, ricorrendone i presupposti, che sia esonerato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973.

Fino all’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’Agenzia delle entrate, anche l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. da parte di soggetto non residente ivi identificato ai fini I.V.A. va effettuata secondo le modalità in uso.

Infine, per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione, tenuto conto che questa è necessaria per lo svincolo della garanzia di cui sopra – e come tale acquistano particolare rilevanza sia l’accertamento della provenienza della stessa che la tempestività della sua trasmissione – viene disposto che tale documentazione venga inviata all’ufficio delle dogane competente secondo le seguenti modalità:

– consegna a mano;

– da soggetti titolari di casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio doganale. E’ invece esclusa la possibilità di trasmetterla tramite posta elettronica odinaria (non certificata).

– altro canale di comunicazione che assicuri le esigenze sopra riportate preventivamente concordato con il competente ufficio delle dogane.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 113881RU – 5102011