Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009 relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi: a seguito dell’adozione (il 26 giugno 1997), da parte del Consiglio, del programma dell’UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali (che impegna l’UE e gli Stati membri a intraprendere azioni concertate per assistere altri paesi nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di armi), l’8 dicembre 2008 ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e stabilisce otto criteri per l’esportazione di armi convenzionali. La posizione comune istituisce inoltre un meccanismo di notifica e di consultazione per le decisioni di rifiuto e contempla una procedura di trasparenza attraverso la pubblicazione delle relazioni annuali dell’UE sulle esportazioni di armi.

L’articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri si adoperino al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad applicare i criteri fissati nella stessa.

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/230/PESC relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell’UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi; l’ultima attività rientrante nell’ambito di tale azione comune è stata svolta il 27 e 28 ottobre 2009.

Con la nuova Decisione 2009/1012/PESC, l’Unione europea si assume dunque l’impegno a proseguire nella direzione avviata, sostenendo attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC;

b) assistere i paesi terzi nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;

c) assistere i paesi terzi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;

d) assistere i paesi terzi e le regioni nell’elaborazione delle relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell’esportazione di armi;

e) incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell’adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.

Dell’attuazione della Decisione in oggetto è responsabile l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)

Allegati: Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009