Con la Nota Prot. 84920/RU del 7/09/2011, l’Agenzia delle Dogane, facendo seguito al comunicato n. 86094 del 20 luglio 2011 (vedasi Newsletter CNSD n. 22/2011), illustra le novità  relative all’istituto del deposito IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (“decreto sviluppo”), convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.

L’attenzione degli operatori viene richiamata sull’obbligo di costituzione (salvi i casi di esenzione), di una garanzia di valore commisurato all’ammontare dell’IVA dovuta sulle merci, svincolabile solo a seguito all’estrazione delle stesse dai locali di deposito.

L’Agenzia delle Dogane ribadisce che possono essere gestiti come depositi I.V.A i depositi pubblici gestiti come magazzini generali ed i depositi franchi o operanti nei punti franchi (comma 1, art. 50 bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331), nonchè i depositi fiscali di beni sottoposti ad accisa (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo Unico Accise”), e tutte le tipologie di depositi doganali privati gestiti sotto la responsabilità del depositario individuate dall’art. 525, par. 2, delle D.A.C. (Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454). In quest’ultima categoria di depositi, in particolare, si precisa che è ricompreso quello tipo E, caratterizzato dal fatto che il depositario (ossia al soggetto autorizzato a gestire il deposito doganale), è dispensato dall’onere di predeterminazione dei locali dove stoccare le merci. Questa tipologia di deposito doganale, di fatto maggiormente diffusa in altri Stati membri, assicura la massima flessibilità operativa per il depositario, dandogli la possibilità di utilizzare una pluralità di installazioni per lo stoccaggio delle merci anche non contigue fra loro. In ogni caso, comunque, lo stoccaggio delle merci avvenire entro dei luoghi “fisici”.

La gestione dei depositi doganali di tipo E gestione è subordinata alla tenuta di una contabilità di magazzino, a cura del depositario, secondo le regole previste dall’art. 530 delle D.A.C.. In questa tipologia di deposito, il sistema di rilevazione contabile è infatti di importanza fondamentale, in quanto deve consentire sia l’esatta individuazione – in qualsiasi momento – delle quantità di merci vincolate al regime del deposito (permettendo di distinguere tra le merci quelle vincolate a deposito doganale e quelle vincolate a deposito I.V.A.), che della localizzazione delle stesse all’interno delle aree di deposito. L’iscrizione nella contabilità di magazzino di merci vincolate al regime di deposito di tipo E avviene al momento in cui le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare, mentre l’appuramento del regime dovrà essere effettuato al più tardi al momento dell’uscita delle merci dalle stesse.

Le immissioni in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito I.V.A. sono effettuate in sospensione dell’I.V.A., sulla base di una dichiarazione dell’importatore circa la destinazione dei beni. L’assolvimento del tributo avverrà pertanto successivamente, al momento dell’estrazione dal deposito, a cura dei soggetti passivi agli effetti I.V.A., tramite il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”). Per il mantenimento dell’impegno in ordine alla destinazione assunto dal dichiarante, l’Ufficio doganale di importazione provvede a far garantire l’I.V.A. non riscossa in applicazione dell’art. 192, par. 2, del Codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/1992).

Sono tuttavia previsti dei casi di esonero dalla prestazione della garanzia, in particolare a favore di quegli operatori già titolari di esonero dall’obbligo di prestare garanzia ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 43 del 1973 (T.U.L.D.) e dei titolari di certificazione AEO (tipologie “C” od “F”), possedendo tali categorie di operatori un grado di affidabilità e di notoria solvibilità già accertato dalle dogane. Per tutti gli altri soggetti che non beneficiano dell’esonero dalla garanzia in oggetto, la stessa potrà invece essere svincolata solo a seguito della comunicazione, da parte di colui che procede all’estrazione dal deposito, dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA. Tale formalità comprova l’avvenuto assolvimento degli adempimenti di cui al D.P.R. 633 del 1972 ai fini del pagamento del tributo. I dati in questione saranno sostituiti in futuro dalla integrazione delle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali delle dogane e delle entrate, secondo modalità da stabilirsi con determinazione adottata di concerto dai Direttori delle due Agenzie.

In caso invece di non coincidenza tra colui che introduce le merci in deposito e chi le estrae, dovrà essere l’operatore che esegue l’estrazione ad effettuare le necessarie comunicazioni sia al depositario che al competente ufficio doganale, mentre al depositario spetterà il compito di fornire gli elementi del buon esito dell’operazione sia al competente ufficio doganale che al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della stessa.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 84920RU – 7092011