Con la Circolare n.39/E del 1 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’iscrizione nell’Archivio Vies, ossia la banca dati che consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea.

Per rafforzare il contrasto alle frodi Iva realizzate nel quadro degli scambi intracomunitari, il legislatore nazionale è infatti intervenuto con l’articolo 27 del Dl 78/2010, attuato dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollati con i numeri 188376 e 188381 del 29 dicembre 2010. La normativa in questione ha ridisciplinato le modalità di inclusione nell’archivio, compresi i casi di eventuale diniego o revoca della stessa, per i soggetti che hanno manifestato l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie e determinato i criteri di valutazione dei contribuenti ai fini dell’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie.

Con la circolare n. 39/E/2011 l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente a chiarire che se entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà espressa dal contribuente di effettuare operazioni intracomunitarie non arriva alcuna comunicazione in senso contrario, l’operatore, già a partire dal trentunesimo giorno potrà effettuare le operazioni intracomunitarie secondo il regime fiscale suo proprio. Sono previsi una serie di controlli preliminari durante questi trenta giorni, tramite cui l’Agenzia verificherà che l’operatore non sia “a rischio” di eventuali comportamenti fraudolenti. Qualora venga rilevata la presenza di un rischio, essa emanarà un provvedimento di diniego all’inserimento del contribuente nell’Archivio Vies.

La manifestazione di volontà è già stata espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dalla data di approvazione dei sopra citati provvedimenti (29 dicembre 2010) e alla stessa potrebbe conseguire un provvedimento di diniego o, in caso di inclusione, una successiva revoca, a esito di specifici controlli dell’Agenzia. Per coloro invece, che hanno iniziato precedentemente l’attività, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale sono esclusi dall’archivio tutti quei soggetti che nell’ultimo biennio non hanno effettuato operazioni intracomunitarie o hanno posto in essere irregolarità in materia di Iva.

Una volta estromessi dall’elenco, gli operatori possono comunque rimuovere o sanare i fatti e le violazioni che hanno determinato l’esclusione e, per effettuare operazioni intracomunitarie, sarà possibile presentare una nuova istanza.

Ai controlli preliminari effettuati nei 30 giorni dalla manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, seguiranno poi una serie di più approfonditi controlli nei sei mesi successivi. Se nel corso di tale periodo dovesse emergere la presenza di operazioni evasive o tentativi di frode, l’inclusione nell’Archivio Vies potrà essere revocata. È, inoltre, previsto un monitoraggio costante della attività dei contribuenti presenti nell’Archivio Vies, sempre a fini di prevenzione.

L’Agenzia delle entrate fornisce infine chiarimenti sulla gestione dell’inclusione nell’Archivio Vies dei contribuenti interessati da operazioni straordinarie, prevedendo una procedura finalizzata a garantire la continuità operativa a chi, pur con una partita Iva diversa, mantiene i precedenti requisiti per la presenza nella banca dati.

Per quanto riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo, viene ricordato che dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall’articolo 27 del decreto legge n. 78 del 2010 all’articolo 35 del decreto IVA), tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, per poter essere inclusi nell’Archivio VIES, devono manifestare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la volontà di porre in essere tali operazioni.

Tuttavia, poiché l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie può sorgere anche nel corso dello svolgimento dell’attività, la predetta manifestazione di volontà può essere espressa anche in tempi successivi all’avvio della stessa da parte di soggetti già titolari di partita IVA. Allo stesso modo, potendo la detta esigenza venire anche successivamente meno, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, onde evitare di essere sottoposti agli specifici controlli che conseguono all’inserimento della posizione nell’Archivio VIES.

Ai sensi del provvedimento n. 188376 del 2010, anche i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, così come quelli identificati tramite nomina di un rappresentante fiscale a norma dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto. Ai predetti fini, viene individuato il Centro Operativo di Pescara come competente per ricevere le istanze da parte dei soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA.

Relativamente ai contribuenti cosiddetti “minimi” (art. 1, commi 96 e seguenti, l. 244/2007), la circolare n. 36/E del 2010 specifica che tali soggetti non effettuano cessioni intracomunitarie di beni e servizi in senso tecnico, ma operazioni attive con applicazione dell’IVA interna. La stessa circolare ha precisa tuttavia che i contribuenti “minimi” possono effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi (ex articolo 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007) e che, in relazione a tali acquisti, anche essi sono tenuti a compilare l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie. Anche loro, pertanto, sono tenuti a manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, onde ottenere l’inclusione nell’Archivio VIES.

Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento agli enti non soggetti passivi d’imposta che non effettuano alcun tipo di attività commerciale (neanche in via secondaria), qualora siano tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché hanno superato la soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia ex art. 38, comma 5, lett. c), e comma 6, del d.l. 331/1993. Analogamente, tenuto conto di quanto precisato al paragrafo 12.2 della circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, anche i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA devono chiedere l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari.

Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Circolari – 39E – 01082011