In G.U.R.I. n. 156 del 7.7.11 è stato pubblicato il testo del D.lgs. n. 100/2011, recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 23/2009, di attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Tale decreto introduce modifiche sostanziali all’art. 157 del D.lgs. 230/95 (relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali e prodotti semilavorati metallici), e si stabiliscono nuove regole e procedure volte a rafforzare ulteriormente la tutela dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, e l’ambiente da eventuali contaminazioni causate da radiazioni.

La nuova disciplina obbliga infatti tutti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, di far effettuare delle rilevazioni radiometriche per misurare la presenza di livelli anomali di radioattività, avvalendosi dell’opera di esperti qualificati compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. 230/95, i quali dovranno rilasciare un attestato con i risultati della rilevazione. I semilavorati metallici su cui ricade l’obbligo di effettuare sorveglianza radiometrica sono invece elencati nell’allegato I del decreto in oggetto.

Nei casi in cui le misure radiometriche indichino livelli anomali di radioattività è fatto obbligo di adottare immediatamente misure per evitare l’esposizione delle persone e la contaminazione dell’ambiente, e di dare immediata comunicazione alle autorità competenti le quali adotteranno i provvedimenti opportuni, tra cui è previsto anche il rinvio al mittente, con spese a carico del soggetto estero che la ha inviata, dell’intera fornitura, e dandone notizia alle autorità competenti dello Stato da cui la fornitura proviene.

Allegati:Presidente Repubblica – DLgs – 100 – 01062011