Con la nota Prot. 77977/RU del 30 giugno 2011, l’Agenzia delle Dogane illustra le principali novità dell’Accordo di libero scambio tra UE e Corea del Sud concluso il 6 ottobre 2010 ed applicabile (a titolo provvisorio) a decorrere dal 1° luglio 2011. L’accordo in questione prevede, fra l’altro, la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, nonché regole comuni sui problemi legati al commercio tra i due blocchi commerciali.  Al primo giorno di applicazione dell’accordo i dazi doganali sono dello 0% per la grande maggioranza dei prodotti che coprono dal 93% al 94% del commercio dell’UE. La restante parte dei dazi sarà eliminata quasi completamente nel corso di più lunghi periodi di transizione, ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli. I vantaggi del risparmio tariffario saranno più ampi man mano che il commercio tra l’UE e la Corea del Sud aumenterà grazie all’Accordo. Si tratta della più ambiziosa eliminazione tariffaria mai raggiunta in un accordo bilaterale dell’UE e dell’accordo più importante mai negoziato tra l’UE e un paese terzo e del primo ALS nella zona asiatica.

Dal lato doganale, le nuove regole favoriscono la rapidità delle operazioni doganali. La soppressione dei dazi doganali imposti sulle merci originarie dell’altra parte è realizzata secondo le categorie di soppressione progressiva della tabella dell’allegato 2-A dell’accordo. Il capo 6 sul regime doganale e la facilitazione degli scambi commerciali prevede: operazioni doganali con documentazione minima (procedure elettroniche e procedure semplificate); rafforzamento della cooperazione doganale; applicazione dei principi legislativi dell’OMC e dell’OMD su valore, transito e trasparenza; decisioni anticipate (IVO e ITV) all’importazione della merce; istituzione di un comitato doganale per il monitoraggio e la risoluzione delle potenziali divergenze. Dal lato commerciale, accanto ai nuovi flussi di beni e servizi favoriti dall’ALS, vi sono una serie di vantaggi ulteriori derivanti dell’eliminazione delle barriere non tariffarie.

Innanzitutto, per superare le barriere non tariffarie (NTB) sono stati siglati allegati settoriali relativi a elettronica, autovetture e parti di autovetture, dispositivi medici e farmaceutici, prodotti chimici. L’accordo comprende capitoli su servizi e e-commerce, pagamenti correnti e movimenti di capitale e, in generale, migliora l’accesso al mercato coreano per i fornitori di servizi dell’UE. Sono previsti impegni reciproci che vanno ben al di là degli impegni assunti da entrambe le parti nell’ambito dell’accordo generale sul commercio dei servizi dell’OMC e che sono in conformità con l’art. V del GATS.

L’accordo di libero scambio contempla disposizioni sui servizi dello stesso tenore di quelle dell’Accordo di Libero Scambio con gli USA e va addirittura oltre, nei settori di specifico interesse europeo. Per l’automotive, che costituisce il capitolo più sensibile dei negoziati con il partner asiatico, i produttori di auto dell’UE beneficeranno del mix dell’eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie coreane. Inoltre l’Accordo riduce i costi e dà nuove opportunità per espandere le vendite in Asia ed evita il pericolo che alcune case automobilistiche europee già presenti in Corea debbano ritirarsi dal quel mercato.

Per agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti e conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, è stato inoltre introdotto nell’accordo un capo comprensivo delle disposizioni su diritti d’autore, disegni e modelli, indicazioni geografiche (IG). Dal lato doganale è previsto l’impegno alla protezione della proprietà intellettuale alle frontiere (TRIPS+), con la possibilità di sospendere l’immissione in libera pratica e di sequestrare la merce. Ai sensi dell’art. 10.67, le misure alle frontiere sono intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l’importazione, l’esportazione, la riesportazione, il transito in dogana, il trasbordo, il collocamento in zona franca o in deposito franco, il vincolo a un regime sospensivo di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l’immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. La dogana può procedere ex officio se esistono ragioni sufficienti.

L’accordo di libero scambio UE-Corea del Sud include anche un protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il protocollo contiene regole di origine standard, disposizioni sulle prove di origine innovative che istituzionalizzano l’autocertificazione (dichiarazione di origine) e disposizioni sulla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali. Si sottolinea, per quanto di competenza, l’importanza della Sezione A sulle regole di origine e della Sezione B sulle procedure di origine.

Per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, i prodotti devono essere originari dell’UE o della Corea secondo i principi dell’«interamente ottenuto» (art. 4 del protocollo di origine); della lavorazione o trasformazione «sufficiente» (art. 5), di cui alle regole di lista dell’allegato II; del cumulo dell’origine. Per le regole di origine la Commissione in sede di negoziato ha cercato di soddisfare la necessità della coerenza, assimilando le regole preferenziali dell’Accordo alle regole standard dell’UE. Fin dall’inizio ha ostacolato la richiesta coreana di regole molto flessibili, in particolare per i prodotti tessili, basate sul metodo del valore aggiunto o sulla trasformazione singola.

Altro capitolo spinoso del protocollo di origine, in tema di procedure, è la clausola di restituzione dei dazi (“duty drawback”, art. 14). In eccezione alla previsione standard del divieto di restituzione negli Accordi di Libero Scambio conclusi dall’UE, quello con la Corea prevede una clausola di duty drawback, sia pure nei limiti del riesame della procedura dopo cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo. Un anno dopo l’entrata in vigore, e poi con cadenza annuale, i partner si comunicano le informazioni sul funzionamento dei loro regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo e le statistiche di import ed export in alcuni settori (monitor, apparecchi per la radiodiffusione, la registrazione e la videoregistrazione, motori, autoveicoli e parti e accessori). Sono stati espressi dubbi sulla concessione del duty drawback, che avrebbe come risultato di incoraggiare le importazioni di componenti dalla Cina e da altri paesi asiatici in Europa per il tramite della Corea. Nell’accordo sono state tuttqavia inserite alcune clausole di salvaguardia.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.

Allgati:  Agenzia Dogane – Nota – 77977RU – 30062011Agenzia Dogane – Nota – 60019RU – 18052011