A disporle è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, il quale si sostituisce al regolamento (CE) n. 1460/96.
A seguito degli ultimi sviluppi dei regimi di scambi preferenziali applicabili ad alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare la vecchia disciplina. Alcuni degli accordi preferenziali conclusi dall’Unione con paesi terzi prevedono infatti l’applicazione di elementi agricoli o di dazi addizionali che risultano inferiori agli elementi agricoli o ai dazi addizionali stabiliti dalla tariffa doganale comune. Le modalità di applicazione delle riduzioni concesse sono oggetto appunto del Regolamento in questione, che stila innanzitutto un elenco dei prodotti di base per i quali possono essere stabiliti elementi agricoli ridotti conformemente ad accordi preferenziali con paesi terzi ed introduce nuove norme per il calcolo delle riduzioni dei dazi addizionali applicabili per quanto riguarda il tenore di cereali e di zucchero di alcune merci se, nel quadro di accordi preferenziali, è prevista una riduzione di tali dazi addizionali.

Poiché la possibilità di beneficiare delle aliquote ridotte del dazio è di norma concessa nei limiti dei contingenti tariffari quali stabiliti dall’accordo preferenziale pertinente, per garantire la gestione efficace di questi ultimi, il Regolamento n. 514/2011 dispone inoltre che tali contingenti tariffari vengano amministrati conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (DAC).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento in oggetto.

Allegati: Commissione Europea – 2011 – Regolamenti – 514 – 25052011