Con Nota Prot. 169792/RU del 23.12.2009 ed il connesso comunicato stampa Prot. n. 176592 / RU del 24 dicembre 2009, l’Agenzia delle Dogane integra le istruzioni fornite con la nota prot. 67980 del 2009 (indirizzata alle sole Direzioni Regionali ed Uffici delle Dogane), con cui era stato dato avvio alla procedura di chiusura dei movimenti aperti dell’ECS Fase1 che ha inizialmente interessato i soli uffici di uscita. In tale contesto, era stato comunicato che si sarebbe successivamente proceduto all’avvio della seconda fase del medesimo procedimento, la quale prevede la chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione per quegli MRN che gli uffici di uscita interessati nella prima fase non hanno potuto chiudere per mancanza delle necessarie informazioni.

Con la nota in oggetto, si dettano per l’appunto gli adempimenti degli uffici di esportazione per l’attivazione della chiusura amministrativa degli MRN scaduti o dell’eventuale procedura di cancellazione della dichiarazione doganale, relativamente ai movimenti scaduti dell’ECS Fase1, cioè quelli iniziati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2009.

Per le operazioni iniziate a partire dal 1° luglio 2009 (e quindi rientranti nell’ECS Fase2) a tutt’oggi già scadute (90 giorni dallo svincolo della merce), deve essere attivata la procedura di “follow-up” di cui al punto 6 della nota 88970 del 30.6.2009 e della nota prot. 166840 del 16 dicembre 2009 (vedasi la news precedente).

Gli Uffici di esportazione hanno a disposizione nell’applicazione AES la funzionalità “lista MRN in scadenza/scaduti” che consente di ottenere le liste, suddivise per anno (dal 2007, data di inizio dell’ECS Fase1), dei “movimenti scaduti” di propria competenza. In caso di assenza di “movimenti scaduti” in un determinato anno la suddetta funzionalità non produrrà la relativa lista.

La nuova nota evidenzia che le liste degli MRN scaduti non saranno inviate dalla Direzione Centrale, essendo già presenti nell’applicazione AES. In ciascuna lista per ogni MRN scaduto sono indicate anche le informazioni relative alla casella 2 (esportatore) e alla casella 14 (dichiarante) del DAU. Tali informazioni consentono all’ufficio di esportazione di contattare l’esportatore ed il dichiarante e richiedere le prove alternative indicate al punto 2.1.1.1. della nota prot. 67980 del 14.5.2009, nonché nel comunicato stampa del 14 maggio 2009.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.