Con il d.lgs. n. 54 dell’11 aprile 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2011 ed in vigore dal 12 maggio 2011), viene data attuazione alla Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed abrogato il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 (ad eccezione dell’articolo 2, comma 1, e dell’allegato II, parte  II, punto 3,che rimangono in vigore). L’abrogazione decorre dal 20 luglio 2011, fatta eccezione per l’articolo  2,  comma  1,  e l’allegato II, parte III, che sono abrogati a  decorrere  dal  20  luglio 2013.

Si ricorda che la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli regola gli adempimenti a carico dei vari operatori della catena di fornitura dei giocattoli: dai fabbricanti/produttori, agli importatori, ai distributori e loro rappresentanti/agenti, i quali vengono dettagliati nel decreto legislativo per ciascuna categoria di soggetti interessati. Il decreto attuativo, nell’intento di assicurare misure di maggiore contrasto alla contraffazione del marchio CE, definisce un sistema di controllo sull’immissione sul mercato dei giocattoli che coinvolge anche gli operatori economici (rivenditori), i quali devono contribuire alla creazione e conservazione di un sistema di dati che consentano di identificare il giocattolo in tutti i suoi passaggi (tracciabilità). In particolare, per quanto riguarda i fabbricanti, viene previsto che devono garantire, all’atto dell’immissione sul  mercato dei  giocattoli ,  che gli stessi siano stati progettati e fabbricati conformemente a specifici requisiti dettagliati all’articolo 9, nonché all’allegato II del decreto in oggetto. A loro spetta inoltre il compito di preparare la documentazione tecnica  prescritta dall’articolo 18  e di  eseguire o  far eseguire  la  procedura di valutazione della conformità regolamentata in dettaglio dall’articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, essi devono redigere una  dichiarazione  CE  di  conformità, apponendo la marcatura CE. I fabbricanti devono altresì indicare, sul giocattolo, il  loro  nome, la  loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure (ove ciò non sia possibile), sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento  del giocattolo. L’indirizzo indica un unico punto in cui  il  fabbricante puo’ essere contattato. I fabbricanti devono garantire poi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite  almeno  in  lingua italiana.

Il fabbricante può nominare, mediante  mandato  scritto, un rappresentante autorizzato. L’obbligo di assicurare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II e di stesura  della documentazione tecnica non rientrano tuttavia nell’ambito del mandato, per cui il rappresentante autorizzato dovrà eseguire principalmente i seguenti compiti, fermo restando che il mandato può anche attribuirgliene altri aggiuntivi:

a)  mantenere  a  disposizione  dell’autorita’  di  vigilanza  la dichiarazione CE di conformita’ e la documentazione  tecnica  per  un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato del giocattolo;

b) a seguito di una richiesta motivata dell’autorita’ competente, fornire tutte le informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per dimostrare la conformita’ di un giocattolo;

Ê Il d.lgs. n. 54 dell’11 aprile 2011 è disponibile al seguente link:

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-27&task=dettaglio&numgu=96&redaz=011G0097&tmstp=1304165344705

c) cooperare, su richiesta, con l’autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Quanto agli  importatori, essi devono immettere  sul   mercato   comunitario   solo giocattoli conformi. Prima di farlo, devono inoltre assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata  procedura di valutazione della conformità, che abbia preparato la  documentazione  tecnica e che  la  prescritta marcatura di conformità sia apposta sul giocattolo. Essi inoltre devono assicurarsi che il  giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante  abbia rispettato le prescrizioni di cui al decreto (art. 3, commi 6 e 7). Se l’importatore ritiene  o  ha  motivo  di  credere  che  un giocattolo non sia conforme ai requisiti  di  cui  all’articolo  9  e all’allegato II, non deve immettere sul mercato il giocattolo fino a  quando esso non è stato  reso  conforme.  Inoltre,  quando  un  giocattolo presenta un  rischio,  l’importatore  deve informare contemporaneamente il  fabbricante  e l’autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori indicano sul giocattolo il loro  nome,  la  loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure (ove ciò non  sia possibile), sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. Essi assicurano infine che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua  italiana.

A carico dei distributori invece, viene posto un obbligo di agire con la dovuta  attenzione  (in  relazione  alle prescrizioni applicabili), al momento in cui mettono un  giocattolo  a  disposizione  sul  mercato.  Prima di procedere a tale operazione,  devono verificare che il  giocattolo  rechi  la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da  istruzioni  e  informazioni  sulla  sicurezza  almeno  in  lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore  si  siano  conformati alle  prescrizioni  di  cui  al decreto in commento (artt. 3,  commi  6,  7  e  8,  e 5, commi 3 e 4).

Se ritiene  o  ha  motivo  di  credere  che  un giocattolo non sia conforme ai requisiti  di  cui  all’articolo 9 e all’allegato II, il distributore deve astenersi dal mettere il giocattolo a disposizione  sul  mercato fino a quando  non  sia  stato  reso  conforme. Inoltre, quando un giocattolo  presenta  un  rischio,  il  distributore  ne  informa  il fabbricante o l’importatore,  nonche’  il  Ministero  dello  sviluppo economico.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo del decreto.

Allegati: Presidente Repubblica – DLgs – 54 – 11042011