A definirle è la Decisione di esecuzione della Commissione del 4 aprile 2011, notificata con il numero C(2011) 2067, che sostituisce (abrogandola) la decisione 2000/25/CE.

La Direttiva 97/78/CE, come noto, dispone che gli Stati membri effettuino controlli veterinari sui prodotti di origine animale e su alcuni prodotti vegetali provenienti dai paesi terzi e introdotti nell’UE secondo le modalità definite dalla Direttiva. Gli Stati membri devono inoltre  provvedere all’introduzione di tali partite attraverso uno dei posti d’ispezione frontalieri (PIF) elencati dalla Decisione della Commissione 2002/986.

Per quelle partite che sono solo trasbordate nel PIF d’introduzione (all’interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto dell’Unione), in quanto la loro importazione nell’UE avviene attraverso un altro PIF, l’articolo 9 della direttiva 97/78/CE indica le procedure da seguire. Viceversa, l’articolo 11 riguarda le partite provenienti da un paese terzo e trasbordate al PIF di arrivo, ma rispedite verso un paese terzo direttamente (cioè senza passare attraverso un altro PIF), oppure attraverso un altro PIF sul territorio dell’Unione.

La decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, fissa le modalità di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, stabilendo i periodi minimi e massimi applicabile nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nell’UE attraverso un altro posto d’ispezione frontaliero situato sullo stesso territorio o sul territorio di un altro Stato membro. Tale decisione tuttavia, non era del tutto chiara per quanto riguardava la portata delle norme concernenti le partite trasbordate da un aereo a un altro o da una nave a un’altra all’interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, in transito verso un paese terzo senza un’altra sosta sul territorio dell’Unione o attraverso il territorio dell’Unione. La nuova decisione interviene pertanto a chiarimento di queste circostanze, meglio specificando la durata dei suddetti periodi minimi.

Inoltre, per salvaguardare la salute pubblica e animale, viene disposto che il veterinario ufficiale del PIF d’introduzione riceva informazioni appropriate nel caso delle spedizioni di cui agli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE. I controlli veterinari delle partite trasbordate da una nave ad un’altra nello stesso porto e destinate all’importazione o al transito verso i paesi terzi, come previsto dagli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE, vanno poi effettuati dopo un periodo minimo di sette giorni.

Per le partite trasbordate da una nave ad un’altra nello stesso porto al posto d’ispezione frontaliero di arrivo e rispedite direttamente verso un paese terzo senza un’altra sosta sul territorio dell’Unione, i rischi per la salute pubblica e animale nell’Unione sono ridotti, poiché il contatto delle partite con il territorio dell’UE è limitato. In questi casi il periodo minimo di cui agli articoli 9 e 11 della Direttiva 97/78/CE. L’estensione tuttavia, deve essere oggetto di garanzie appropriate da parte dello Stato membro del PIF di arrivo. In particolare, lo Stato membro deve impedire che tali partite siano trasportate verso un altro porto dell’Unione e provvedere affinché siano spedite direttamente in un paese terzo. Esso inoltre, deve fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le opportune informazioni su tali garanzie, ivi comprese informazioni sul sistema di monitoraggio, per garantire il rispetto dei termini e delle modalità del trasporto successivo verso una specifica destinazione, indicati nella notifica della partita.

Viene poi precisato che le partite devono essere sottoposte a tutti i controlli veterinari indicati nella direttiva 97/78/CE dopo la scadenza dei periodi massimi stabiliti in tale decisione.

Allegati: Commissione Europea – 2011 – Decisioni – 2067 – 404011