Con nota Prot. 32251/R.U. del 18/03/2011, l’Agenzia delle Dogane ricorda che con la nota del 12 aprile 2010 n. 41017, era stata chiarita l’esatta interpretazione dell’articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relativa alla una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare.

Sempre con la stessa nota, è stato previsto che l’agevolazione in questione non spetta alle frazioni non metanizzate che si trovano all’interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale ed in allegato alla stessa era stato predisposto un modello di attestazione da rilasciarsi dai competenti Comuni su richiesta degli interessati al fine di individuare, nei casi dubbi, l’esatta ubicazione delle porzioni edificate le quali, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, mantengono il diritto al beneficio in questione.

Quest’anno, tenuto conto che sia la legge 13 dicembre 2010 n. 220, sia il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10, nulla hanno previsto in merito all’agevolazione di cui trattasi, l’Agenzia ripropone la stessa condizione dell’anno scorso e quindi la possibilità di usufruire dello stesso modello di attestazione, con le medesime modalità.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 32251RU – 18032011