Con Circolare N. 9/D (prot. 21054/RU) del 14 dicembre 2010, l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori indicazioni riguardo le novità introdotte dal Reg. (CE) 1192/2008, a partire dal 1° gennaio 2009, in materia di concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.

Le novità in questione erano già state illustrate dalla circolare 45/D del 30 dicembre 2008, tenendo conto dell’approvazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane, del Regolamento 18 dicembre 2008 relativo all’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia. A seguito di tali novità, si era anche proceduto a modificare il Decreto 7 dicembre 2000 e successive modificazioni con la Determinazione Direttoriale n.158326 del 14 dicembre 2010 (vedasi la news successiva), oggetto del Comunicato prot. 164706 del 22 dicembre 2010.

In particolare con la suddetta Determinazione, sono stati disciplinati i procedimenti amministrativi di autorizzazione, di gestione e di controllo delle procedure semplificate di dichiarazione incompleta, di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune di cui rispettivamente all’art. 76, par.1, lett. a), b) e c), e par. 4, del Reg. (CEE) 2913/1992 (CDC).

Dopo aver ricordato gli aspetti più rilevanti introdotti da tale determinazione direttoriale, rispetto al precedente Decreto 7 dicembre 2000, la Circolare N. 9/D del 14 dicembre 2010 chiarisce che, poichè la concessione delle autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione è subordinata all’esame degli stessi requisiti previsti per il rilascio dei certificati AEOC e AEOF (ad eccezione dei requisiti di sicurezza alla base del rilascio di quest’ultimo certificato), l’Ufficio delle dogane competente per l’istruttoria per il rilascio dei certificati in oggetto è costituito anche per i Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.) dall’autorità doganale competente per l’istruttoria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza delle Direzioni regionali/interregionali/provinciali. Per gli altri soggetti richiedenti invece, esso è rappresentato dall’autorità doganale competente per l’istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione alle procedure semplificate.

L’ufficio così individuato si occupa di verificare e monitorare i requisiti definiti per ottenere e mantenere lo status AEO e quelli previsti per le autorizzazioni alle procedure semplificate citate.

Per le modalità di effettuazione e di rendicontazione delle relative attività di controllo vengono invece richiamate le istruzioni contenute nelle linee guida ed indirizzi operativi emanate annualmente dalla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli.

Per tutte le autorizzazioni alle procedure semplificate di dichiarazione incompleta, di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento delle autorizzazioni sono quelli previsti dai rispettivi articoli della soprarichiamata determinazione direttoriale, nonché dagli articoli relativi alla Sezione I -Disposizioni generali- del Capitolo I del Titolo IX delle DAC ed i pertinenti articoli applicabili in base al regime doganale oggetto dell’operazione (cfr. da art. 254 ad art. 287 delle DAC). Per le varie tipologie di autorizzazioni delle procedure in parola, vengono invece fornite alcune istruzioni di dettaglio, elaborate sulla base di specifiche problematiche segnalate dall’utenza e di richieste di chiarimenti pervenute all’Agenzia.

Alcuni di questi chiarimenti riguardano la procedura della dichiarazione incompleta, la quale come noto permette all’autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione (su modello DAU) che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata da tutti i documenti necessari per il regime doganale prescelto.

Sulla base di quanto previsto dalle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 1875/2006, dal 1° luglio 2009 le autorità doganali possono accettare una dichiarazione incompleta che non contenga tutti i dati dell’allegato 37 delle DAC, a condizione che nella stessa siano indicati almeno i dati previsti dalla Tabella VII dell’allegato 30 bis delle DAC nonché i dati di sicurezza di cui alla Tabella I del medesimo allegato. Le relative istanze andranno compilate applicando quanto disposto dall’art. 4, comma 1, della Determinazione Direttoriale, utilizzando il formulario A allegato alla stessa, e presentate all’Ufficio delle dogane, individuato in relazione al luogo ove sono presentate le merci.

Istanze non conformi all’allegato A non saranno accettate. La circolare evidenzia altresì che per la suddetta autorizzazione non rilevano ai fini della valutazione e dell’accettazione dell’istanza i requisiti di cui all’art. 5, comma 4, lett. b) della determinazione direttoriale (assenza di infrazioni gravi e di procedure fallimentari in corso), in quanto per tale procedura semplificata non sono richiesti specifici requisiti soggettivi, come peraltro si evince dallo schema di istanza di cui all’allegato A.

Le autorizzazioni alle procedure in parola sono rilasciate utilizzando sempre il formulario A1 e possono riguardare merci di ogni natura, ferma restando, inoltre, l’osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalla normativa vigente, in particolare quelli riferiti alle misure restrittive e di embargo nei confronti di taluni Paesi terzi (l’elenco aggiornato è disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico – DG per la Politica Commerciale e Internazionale).

Nel rilasciare l’autorizzazione, l’Ufficio delle dogane competente avrà cura di accertarsi che le merci oggetto della procedura semplificata siano individuabili e di facile riconoscimento e che, nell’attuazione della procedura, non ci siano possibilità di abusi e frodi.

Relativamente alla procedura di dichiarazione semplificata (la quale permette all’autorità doganale di vincolare le merci al regime doganale prescelto su presentazione di una dichiarazione semplificata, salvo presentazione di una dichiarazione complementare successiva che può avere, all’occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo), viene ricordato che come visto per la dichiarazione incompleta, dal 1° luglio 2009 le autorità doganali possono accettare una dichiarazione semplificata che non contenga tutti i dati dell’allegato 37 delle DAC, a condizione che nella stessa siano indicati almeno i dati previsti dalla Tabella VII dell’allegato 30 bis delle DAC, nonché i dati di sicurezza di cui alla Tabella I del medesimo allegato.

La procedura di domiciliazione infine (la quale prevede che la dichiarazione delle merci al regime prescelto avvenga con l’iscrizione delle stesse nei registri contabili, con dispensa del dichiarante dal presentare le merci in dogana), si chiarisce che ai sensi dell’art. 253, par. 4, delle DAC, introdotto dal Regolamento, qualunque persona può chiedere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, a condizione che disponga di scritture e di procedure adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati.

Al riguardo, per la procedura di domiciliazione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 76, par.1, lett. c), del CDC, il beneficiario dell’autorizzazione è il dichiarante, sono tutt’ora valide le istruzioni impartite sulla rappresentanza in dogana dalla circolare 27/D del 18 luglio 2005 per cui possono avvalersi della procedura di domiciliazione i soggetti stabiliti in ambito nazionale di seguito indicati:

1) imprese industriali, commerciali ed agricole che agiscono in nome o per conto proprio o avvalendosi di un rappresentante diretto che agisce in nome e per conto dell’impresa stessa;

2) soggetti intermediari (es. imprese di spedizione internazionale; titolari di magazzini generali, C.A.D., gli spedizionieri doganali; corrieri aerei internazionali), purché agenti in rappresentanza indiretta (circolari 264/D del 16 novembre 1998 e 27/D/2005).

Per la dichiarazione semplificata non si ravvedono invece particolari tipologie di soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi soddisfino tutti i criteri e le condizioni previsti dalle DAC, modificati dal Regolamento e richiamati dalla determinazione direttoriale. Rimangono quindi invariate le tipologie di soggetti previste dalla precedente normativa comunitaria e nazionale.

Per quanto riguarda l’organo competente alla valutazione dell’istanza ed al rilascio dell’autorizzazione per le autorizzazioni ad entrambe le procedure semplificate citate, la circolare precisa che si tratta dell’Ufficio delle dogane e (per i C.A.D.) la Direzione regionale / interregionale / provinciale territorialmente competenti in relazione al luogo dove il richiedente tiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni e che consente l’esecuzione dei controlli.

Se la società richiedente ha diverse sedi, si tiene conto del luogo in cui nell’ultimo triennio sono state svolte il maggior numero di operazioni doganali o il luogo in cui è stata svolta o si svolgerà l’istruttoria per il rilascio dei certificati AEOC e AEOF.

Tuttavia, nei casi in cui per la società vi siano difficoltà ad individuare la suddetta sede in presenza di particolari tipi di merci che non prevedono luoghi di stoccaggio (come ad es. nel caso dell’energia elettrica), l’istanza può essere presentata presso l’ufficio territorialmente competente relativamente alla sede ove il richiedente tiene la contabilità principale dell’azienda.

Lo stesso organo competente al rilascio dell’autorizzazione provvede all’emissione degli eventuali provvedimenti di voltura, di sospensione e di revoca della stessa. Per la voltura la circolare rimanda a quanto previsto nel sottopar. 2.7.3 delle Linee guida relative alle procedure in esame (nota prot. 55 del 6 marzo 2006, “Linee guida”), mentre per la sospensione e la revoca a quanto prescritto negli artt. 8 e 9 della determinazione direttoriale nonché a quanto previsto nella circolare 45/D/2008.

Nell’attesa di un riesame e dell’eventuale aggiornamento delle Linee guida, sono ancora applicabili gli istituti del richiamo formale, della rinuncia e della decadenza secondo le modalità indicate nei sottopar. 4.2.1, 4.2.4 e 4.2.5 delle suddette Linee guida.

Per le procedure semplificate in parola, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della determinazione direttoriale, è previsto l’utilizzo del modulo di istanza di cui all’allegato 67 delle DAC (contenuto anche all’interno della determinazione come allegato B), per il quale sono state redatte dalla Commissione europea apposite note esplicative, allegate al Regolamento, ed opportunamente inserite come allegato n. 1 alla circolare in commento.

L’Agenzia fa presente che in tale allegato non deve essere compilata la casella 6.1 (Elenco delle persone competenti). Per la procedura di domiciliazione l’istanza va presentata all’organo di cui all’art. 5, comma 2, della determinazione direttoriale, ed inviata in copia, per conoscenza, ad ogni Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione ai luoghi richiesti per l’arrivo e la partenza delle merci secondo le modalità stabilite dall’art. 4, comma 2, della DD.

In funzione della tipologia di organo di rilascio (Ufficio delle dogane o Direzione regionale/interregionale/provinciale competente in base alla sede della contabilità principale doganale del richiedente), si possono avere due diversi tipi di iter amministrativo. Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.

Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 9D – 11032011