Con la nota prot. RU 30485 del 10 marzo 2011, l’Agenzia delle Dogane comunica che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.

Con riguardo all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione si precisa che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possono essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola. Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2010, hanno diritto al beneficio sopra descritto unicamente:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui sopra devono presentare un’apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2011.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

La nota evidenzia che la legge 24. 12. 2007, n. 244, all’art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite annuale, pari a € 250. 000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi. La stessa norma prevede, altresì, che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, “… anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive …” e, che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2008).

Con Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, precisato che il limite suddetto (€ 250. 000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sforamento del limite di € 250. 000 sopra richiamato “…. le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate” .

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2012.

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

L’Agenzia ribadisce che:

– i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;

– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Tenuto conto delle numerose richieste pervenute all’Ufficio si sottolinea che la limitazione evidenziata a pagina 5 della presente nota riguarda i soli esercenti l’attività di trasporto di merci.

Sul sito internet dell’Agenzia, entro il giorno 15 marzo p.v. , sarà disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l’ammissione alla fruizione del beneficio in questione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – floppy disk o cd rom – al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sempre sul sito dell’Agenzia.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 30485RU – 10032011