Il Reg. (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, attuativo della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998, prevede una procedura di previo assenso informato (cd. procedura PIC) per l’esportazione dal territorio comunitario di talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente dai danni potenziali connessi all’utilizzazione di tali prodotti e favorire un impiego responsabile degli stessi che sia compatibile con l’ambiente.

L’art. 23 di tale Regolamente affidava alla Commissione europea il compito di adottare apposite note tecniche di orientamento al fine di agevolare l’applicazione della relativa normativa, in specie da parte degli uffici doganali. Tali note tecniche sono ora state rese disponibili sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie C65 dell’1 marzo 2011.

Si ricorda che il Regolamento 689/2008, fra l’altro, vieta l’esportazione degli inquinanti organici persistenti, fatta eccezione per alcune ipotesi di deroga dettate dalla Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001, potenziando il ruolo della banca dati EDEXIM (European Database Export Import of Dangerous Chemicals). Infine esso rende obbligatoria l’assegnazione di codici specifici alle notifiche di esportazione, alle decisioni sulle importazioni, agli assensi e agli esoneri inseriti nella banca dati, codici che vanno indicati obbligatoriamente all’interno delle dichiarazioni di esportazione relative ai prodotti in oggetto (nella casella 44 del DAU).

Nel campo di applicazione del Regolamento in oggetto rientrano le sostanze chimiche elencate nell’Allegato I, il quale è a sua volta suddiviso in 3 parti:

  1. Parte 1: le sostanze che vi sono incluse (compresi i preparati che le contengono in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della Direttiva 1999/45/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi), sono soggette ai fini dell’esportazione ad un obbligo di notifica di esportazione da effettuare all’autorità nazionale designata (in Italia è il Ministero della Salute), da compilare sull’apposito modulo riportato nell’allegato II del Reg. 689/2008, almeno 15 giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione (salvo che si tratti di prima esportazione, nel qual caso il termine è raddoppiato). La notifica viene caricata nella banca dati EDEXIM, associando alla stessa un numero di riferimento;
  2. Parti 2 e 3: le sostanze che vi sono incluse (o i preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE), sono soggette ai fini dell’esportazione, oltre all’obbligo della notifica di esportazione, ad un consenso esplicito all’importazione da parte del Paese importatore interessato, da ricevere sempre attraverso il Ministero della Salute, con la collaborazione dell’autorità nazionale designata o competente della parte importatrice. Per le sostanze elencate nella Parte 3 è necessario inoltre, che la parte importatrice abbia acconsentito all’importazione, circostanza che deve essere provata da apposite circolari emesse periodicamente dal segretariato sulle sostanze chimiche (Circolari PIC). Qualora nessuna risposta sia desumibile dalla circolare, l’esportatore deve presentare una notifica di esportazione e la Commissione europea, insieme all’Autorità nazionale designata agirà quale intermediario per capire se il paese importatore è disposto ad accettare la spedizione delle sostanze chimiche in questione.

Si ricorda infine che nell’ambito del Regolamento 689/2008 è prevista una particolare procedura (cd. di esonero), che permette in via temporanea l’esportazione di determinate sostanze chimiche qualora, malgrado tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non abbia comunicato una risposta.

E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo di ottenere un consenso esplicito, nel caso dell’esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi OCSE, purché siano rispettate alcune condizioni specificate nel Regolamento 689/2008.

Allegati: Commissione Europea – 2011 – Comunicazione C65_01 – 1032011