Il Reg. (UE) N. 90/2011 della Commissione del 3 febbraio 2011 delle carni di pollame si sostituisce al Regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame, il quale era stato modificato in modo sostanziale e a più riprese nel corso degli anni successivi alla sua adozione. A fini di razionalità e chiarezza la Commissione europea ha provveduto alla codificazione di tale regolamento in un nuovo testo.

Il nuovo regolamento fissa le modalità specifiche di applicazione del regime dei titoli di esportazione per il settore delle carni di pollame, con le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle stesse, nonché sui relativi titoli.

Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, viene sancita l’intrasferibilità dei titoli d’esportazione e la facoltà degli operatori di avvalersi del regime, è subordinata al rispetto di precise condizioni.

Viene inoltre disposto che le decisioni relative alle domande di titoli d’esportazione vengano notificate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa, così da dare modo alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. Viene anche prevista la possibilità, nell’interesse dello stesso operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata a seguito della fissazione del coefficiente di accettazione.

Per le domande relative a quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate, e su richiesta dell’operatore, il rilascio dei titoli d’esportazione è immediato.

Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 90 – 03022011