Con la risoluzione Prot. 118819 del 15 dicembre 2010, l’Agenzia delle Dogane informa che nel corso della 16a riunione del Comitato Codice Doganale, sezione procedure speciali, tenutasi a Bruxelles il 15 ottobre 2010, è stata presentata dalla delegazione del Regno Unito per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ai sensi dell’art. 552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93 (“DAC”), un’istanza di trasformazione sotto controllo doganale (allegata alla risoluzione in commento), di succo di arance concentrato e congelato da trasformare in soft drink.

In applicazione dell’art. 504, par. 4 del Reg.to CEE 2454/93, è stato formulato dal Comitato del Codice Doganale avviso favorevole circa l’accoglibilità dell’istanza sopra citata, in quanto per la fattispecie in oggetto sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

Si ricorda che, ai sensi della sopra indicata normativa comunitaria, le conclusioni del Comitato vincolano non soltanto l’Autorità interessata (Regno Unito), ma anche qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze (concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia) siano presentate all’Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.

In particolare il parere del Comitato è stato espresso per l’operazione di seguito indicata:

– trasformazione di succo di arance concentrato e congelato CNC 2009 1199 proveniente dal Brasile in soft drink CNC 3302 1040;

In deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n. 30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno quindi competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67).

Inoltre per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa (art.522 DAC), le autorizzazioni rilasciate saranno comunicate tempestivamente all’Agenzia, utilizzando per l’invio dei dati ivi previsti l’apposito formulario riprodotto in appendice all’allegato 70 del citato regolamento.

Allegati:  Agenzia Dogane – 2010 – Risoluzione – 2D – 15122010