La Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sostituisce la Direttiva 2002/6/CE, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità, la quale come noto impone agli Stati membri di avvalersi di appositi formulari standard («formulari FAL») allo scopo di facilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (in proseguo IMO) e successive modifiche («convenzione FAL»), adottata il 9 aprile 1965.

Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, viene prevista un’ulteriore semplificazione ed armonizzazione delle formalità di dichiarazione imposte dagli atti giuridici dell’Unione e dagli Stati membri.

In particolare, la nuova Direttiva afferma il principio che il beneficio completo della trasmissione elettronica dei dati si può conseguire solamente laddove esista una comunicazione fluida ed efficace fra SafeSeaNet, la dogana elettronica e i sistemi elettronici per l’immissione e la consultazione dei dati. La direttiva 2010/65/UE viene aggiornata con i riferimenti alla nuova versione dei formulari FAL ed armonizzata maggiormente con il Reg. (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) e del Reg. (CEE) n. 2454/93, nonché del Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato). Per un uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e per facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri devono estendere l’uso dei mezzi elettronici di trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato calendario e discutere, in cooperazione con la Commissione, la possibilità di armonizzare tale uso. A tal fine occorre tenere presente il lavoro del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di finanziamento e all’assegnazione rispettiva di mezzi finanziari dell’Unione per lo sviluppo della trasmissione elettronica dei dati.

Viene infine introdotto un nuovo formulario provvisorio al fine di armonizzare le informazioni richieste dalla dichiarazione di sicurezza preliminare prevista dal Reg. (CE) n. 725/2004.

Allegati: Consiglio d’ Europa – 2010 – Direttive – 65 – 20102010