Con Risoluzione n. 1/D del 23 luglio 2010 (Prot. 96163), l’Agenzia delle Dogane informa che nel corso della 13a riunione del Comitato Codice Doganale – Sezione procedure speciali, tenutasi a Bruxelles il 7 giugno 2010, è stata presentata dalla delegazione olandese per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ex art.552 par. 2, Reg. CEE 2454/93, un’istanza di trasformazione sotto controllo doganale (riportata in allegato alla risoluzione in commento), di fogli di alluminio da trasformare in rotoli di alluminio per uso domestico.

Il Comitato ha espresso avviso favorevole circa l’accoglibilità dell’istanza sopra citata, in quanto per la fattispecie in oggetto sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

L’Agenzia ricorda che ai sensi della disposizione comunitaria di cui sopra, le conclusioni del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dall’Autorità interessata (nel caso di specie quella olandese), ma anche da qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze – concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia – siano presentate all’Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.

In particolare il parere del Comitato è stato espresso per l’operazione e alle condizioni di seguito indicate:

– trasformazione di fogli di alluminio CNC 7607 1119 provenienti dalla Cina in rotoli di alluminio per uso domestico CNC 7607 1111;

– l’autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale dovrà essere rilasciata con validità di 1 anno;

– il quantitativo massimo da autorizzare è 2000 tonnellate di fogli di alluminio.

Pertanto, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).

Allegati: Agenzia Dogane – Risoluzioni – 1D – 23072010