Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010, vengono individuati i nuovi termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. 241/1990. La determinazione in oggetto si sostituisce al Regolamento del 16 dicembre 2008 per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di sua competenza. In generale, i termini in questione subiscono una consistente riduzione rispetto alla tabella allegata al precedente regolamento. Tale riduzione di tempi ha lo scopo di aumentare l’efficienza dell’amministrazione doganale attraverso una riduzione dei tempi necessari per l’espletamento di alcune pratiche. L’unica eccezione riguarda il termine massimo per il rilascio della certificazione AEO, che passa da 120 giorni a 180 giorni. Si tratta tuttavia, in quest’ultimo caso, di un termine stabilito direttamente da un regolamento comunitario (Reg. UE n. 197/2010, che ha modificato l’art. 14 sexdecies, par. 2 del Reg. 2454/93), al quale dunque anche l’amministrazione doganale italiana si è adeguata, nonostante già con il comunicato Prot. n. 38141/RU del 17 marzo 2010 quest’ultima aveva avvisato che i nuovi termini per il rilascio (o diniego) della certificazione AEO dovevano intendersi, a partire dal 1° gennaio 2010, di 120 gg. di calendario prorogabili di ulteriori 60 gg (per un totale di 180 gg.)

Allegati: Agenzia Dogane – 2010 – Regolamento – 18612 – 01072010