Guida all’esportazione dei pneumatici fuori uso (PFU) e ciabattato
(aggiornata all’8 giugno 2010)

Allegati: CNSD – 2010 – Guide – Guida all’ esportazione del ciabattato – 10062010

  1. 1. Definizione di rifiuto

La definizione di rifiuto è stata introdotta a livello comunitario dall’art. 1, lett. a) della Direttiva 75/442/CEE, successivamente trasfusa nell’art. 1, lett. a) della Direttiva 91/156/CEE, poi nell’art. 1, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/12/CE e (sia pure con lievi variazioni), nell’art. 3, par. 1, punto 1), della Direttiva 2008/98/CE, che fissa a livello comunitario l’attuale definizione di rifiuto, identificato in “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

Quest’ultima Direttiva, non ancora trasposta all’interno della legislazione nazionale[1], contiene una definizione parzialmente diversa da quella in vigore in Italia, contenuta nell’art. 183, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Testo Unico Ambientale”), il quale considera rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, “abbia deciso” o abbia l’obbligo di disfarsi, che rientri nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte IV. La definizione nazionale di rifiuto pone infatti l’accento più sull’obiettiva condotta del detentore del rifiuto, che sull’elemento intenzionale in sé e per sé (sulla presenza cioè di una astratta volontà di disfarsi dello stesso), dando di fatto rilievo a qualsiasi comportamento pratico dal quale possa concretamente desumersi che con esso il detentore mirava a disfarsi della sostanza o dell’oggetto in questione.

Elemento essenziale ai fini della nozione di rifiuto è, inoltre, l’appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato “A”, parte IV, del TUA, il quale detta un elenco di sostanze, articolato in 16 punti (da Q1 a Q16), il quale viene ripreso dall’Allegato I della Direttiva 2006/12/CE (la cui abrogazione, disposta dalla Direttiva 2008/98/CE, avrà effetto a partire dal 12 dicembre 2010).

Categorie di rifiuti
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

Perché una data sostanza possa essere considerata rifiuto pertanto, è necessario innanzitutto che rientri in una delle sopracitate categorie. Tale elenco tuttavia ha un valore puramente indicativo, come si evince dalle voci Q1 e Q16, le quali ammettono la possibilità di classificare in via residuale altre sostanze, materie o prodotti non espressamente citati nelle altre categorie. Si tratta in sostanza di due voci in bianco nei quali si può far rientrare ogni altra sostanza, materia o prodotto non espressamente citato nella lista. Perché un rifiuto possa considerarsi tale, è necessario infine soddisfare alcune condizioni ulteriori, a carattere tipicamente soggettivo. In particolare, occorrerà che il detentore di una sostanza o di un materiale compreso in detta lista: 1) si sia disfatto; 2) abbia deciso di disfarsi; oppure 3) abbia l’obbligo di disfarsi di essi.

E’ proprio su questa seconda serie di criteri, ciascuno alternativo all’altro, che si è concentrata da anni l’attenzione giurisprudenziale, costituendo essa l’elemento di discrimine tra ciò che va considerato “rifiuto” e ciò che non è qualificabile come tale. Da essa infatti, vero e proprio nodo dell’intera disciplina sui rifiuti, viene a dipendere all’atto pratico l’applicazione o meno della normativa in materia di rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale: una disciplina complessa, di non uniforme interpretazione, che di fatto si articola attorno a due opposti orientamenti dottrinali: uno che privilegia l’elemento soggettivo e l’altro quello oggettivo. Secondo la prima teoria, ai fini della qualificazione di una data sostanza come rifiuto occorre attribuire preminenza alla volontà del suo detentore circa la destinazione che questo gli intende imprimere. L’altra nozione, al contrario, si fonda su una valutazione puramente oggettiva, legata da un lato alla verifica della concreta possibilità di ricondurre la sostanza in oggetto entro le sopra citate categorie di rifiuti e, dall’altro, all’analisi dell’obiettiva condotta del detentore, dalla quale deve desumersi l’inequivocabile intenzione a disfarsi della sostanza o dell’oggetto in questione.

In pratica, mentre secondo la prima teoria sarebbe rifiuto ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, per la seconda, l’individuazione di una sostanza come rifiuto prescinde del tutto dalla volontà del singolo, ricavandosi da elementi puramente obiettivi. Quest’ultima nozione è quella che incontra il maggiore favore da parte della giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, le quali propendono dunque per una concezione particolarmente ampia di rifiuto, fondata su risultanze oggettive, in cui viene escluso ogni rilievo all’intenzione del suo detentore.

Ora, se nessun dubbio sorge riguardo l’individuazione dei casi in cui un soggetto si “è disfatto” od “ha l’obbligo di disfarsi” dell’oggetto o della sostanza a cui si riferisce l’art. 183, lettera a) del Testo Unico Ambientale (in quest’ultimo caso, occorre che vi sia una fonte normativa o regolamentare che pone l’obbligo a carico di determinati soggetti di disfarsi del bene qualificabile come rifiuto), più complicata è invece l’individuazione delle ipotesi in cui egli avrebbe “deciso di disfarsi” dello stesso. Per evitare incertezze interpretative e garantire l’eguaglianza di trattamento, il legislatore italiano ha tentato anche di introdurre un’interpretazione autentica della definizione di rifiuto con il  d.l. 8 luglio 2002, n. 138 (conv. in legge n. 178/2002), il quale all’art. 14 precisava il senso di tale espressione, così come di quelle: «si disfi» ed «abbia l’obbligo di disfarsi». Tale articolo è stato poi abrogato dall’art. 264, d.lgs. 152/2006. Durante il periodo di vigenza di tale disposizione, su di essa aveva avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Giustizia UE che, nel decidere su una domanda di pronuncia pregiudiziale, con la sent. 11 novembre 2004, (Niselli), ne aveva affermato la contrarietà alla nozione “comunitaria” di rifiuto.

All’indomani della sentenza Niselli, alcune Capitanerie di porto si rivolsero al Ministero dell’Ambiente per chiedere se l’amministrazione dovesse ancora ritenersi vincolata alla norma interpretativa interna o piuttosto dovesse disapplicarla, in quanto contraria al diritto comunitario. La risposta venne da una nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell’ambiente del 17 gennaio 2005, la quale affermava che non essendo la direttiva comunitaria in materia di rifiuti una direttiva “self-executing” (auto applicativa), la sentenza “Niselli” non era in grado di produrre effetti diretti nell’ordinamento interno, ma solo sulla normativa comunitaria interpretata. Non v’era quindi alcun contrasto tra normativa interna e comunitaria, ma semmai un problema di armonizzazione tra ordinamenti che spettava al legislatore risolvere. Di conseguenza la norma di interpretazione autentica nazionale doveva ritenersi valida, ed in attesa di una nuova formulazione della nozione di “rifiuto” da parte del legislatore (interno o comunitario), le autorità nazionali dovevano ritenersi vincolate al decreto legge interpretativo.

La Corte di Cassazione, pronunciatasi con sentenza n. 17836 del 13 maggio 2005, pur condividendo le argomentazioni della Corte di Giustizia, riteneva corretto il rilievo del Ministero. La norma di interpretazione autentica interna non poteva essere automaticamente disapplicata dalle autorità (amministrative e giurisdizionali) nazionali, in quanto la Direttiva comunitaria sui rifiuti con la quale essa si poneva in conflitto (e cioè la Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE), non era un atto normativo avente efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, necessitando a tal fine di uno specifico atto di recepimento da parte degli Stati membri. Di conseguenza, l’unico strumento giuridico utilizzabile per risolvere la discrasia tra la nozione nazionale di rifiuto interpretata alla luce del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 e diritto comunitario, diveniva quello dall’eccezione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione degli obblighi dello Stato italiano di conformarsi al diritto comunitario ai sensi degli artt. 11 e 117 della Costituzione.

Su ordinanza di remissione del Tribunale di Terni (ord. 2 maggio 2005), del Tribunale di Venezia (ord. 14 marzo 2005) e del G.i.p. presso il Tribunale di Asti (ord. 9 novembre 2005), la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, restituiva con l’ordinanza n. 288 del 14 luglio 2006 gli atti ai giudici remittenti ai fini di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce delle modifiche del diritto intervenute nell’ultimo periodo. Osservava infatti la Corte, che a seguito dell’abrogazione del citato articolo 14 ad opera dell’articolo 264 d.lgs. 152/2006 e dall’introduzione, sempre nel decreto, di una nuova nozione di “materia prima secondaria per attività metallurgiche” (articolo 183, lett. u), ora modificato dal D.lgs 4/2008 che ha eliminato tale categoria di materiali), occorreva reinquadrare la questione alla luce dello ius superveniens.

In questo intricato quadro normativo, nel quale si evidenzia un palese conflitto tra diritto interno e diritto comunitario, la nozione di rifiuto va oggi ricostruita, come precisato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 7466 del 19 febbraio 2008), sulla base di alcune indicazioni desumibili da una serie di pronunce emesse dalla Corte di Giustizia UE che consentono di stabilire in maniera sufficientemente chiara cosa può rientrare o meno in essa. Tali indicazioni sono le seguenti:

1)      la nozione di rifiuto va obbligatoriamente interpretata in maniera estensiva: ciò al fine di limitare quanto più possibile gli inconvenienti o i danni che i rifiuti sono idonei a provocare alla salute umana ed all’ambiente (Corte Giustizia 11 novembre 2004, decisione “Niselli”);

2)      il verbo «disfarsi» deve essere interpretato tenendo conto le finalità cui la normativa comunitaria tende: in particolare quelle di tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti (Corte Giustizia 18 aprile 2002, decisione “Palin Granit”);

3)      il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (Corte Giustizia 28 marzo 1990, decisione “Vessoso”);

4)      l’esecuzione di una delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto trattato in tale operazione (Corte Giustizia 11 novembre 2004, cit.), ma la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (Corte di Giustizia 25 giugno 1997, decisione “Tombesi”);

5)      l’applicazione delle Direttive comunitarie in tema di rifiuti non può dipendere dall’intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa (Corte Giustizia 28 marzo 1990 cit.);

6)      la nozione di rifiuto non esclude, in via di principio, alcun tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti da processi industriali (Corte Giustizia 18 dicembre 1997, decisione “Wallonie”);

7)      il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto (Corte Giustizia 18 dicembre 1997, cit.).

I suddetti criteri evidenziano la rilevanza dell’elemento teleologico nella definizione stessa di rifiuto. Occorre cioè fare riferimento alla finalità a cui è destinata la sostanza od oggetto in questione. Essi inoltre, chiariscono in quali casi è ragionevole presumere come sussistente l’intenzione da parte del detentore di disfarsi del bene o del materiale astrattamente qualificabile come rifiuto. Si tratta, in particolare, di tutti quei casi in cui detto bene o materiale viene destinato ad un uso non conforme a quello per cui esso era stato originariamente realizzato, come avviene nel caso degli autoveicoli guasti, ma riparabili, o degli autoveicoli usati da vendere a terzi, potendo tali beni ancora essere utilizzati per il fine originario per cui erano stati costruiti (la circolazione stradale), che di conseguenza ne escluderà la configurazione come rifiuti. Viceversa, gli stessi beni divengono rifiuti se vengono a perdere tale caratteristica, anche se possono essere recuperati e rivenduti i loro singoli componenti (es. pezzi di ricambio). L’altro esempio è quello dei giornali vecchi o dei mobili usati, i quali diventano rifiuti se, non essendo più di nessuna utilità per il detentore, vengono conferiti ad un servizio di raccolta o alienati a terzi. Viceversa, essi non diventano rifiuti se sono ceduti ad un antiquario o ad un collezionista i quali continueranno ad utilizzarli secondo la loro originaria funzione.

  1. 2. Il Catalogo Europeo dei Rifiuti CER

Sulla base della classificazione nelle 16 categorie di rifiuti sopra riportata (Q1-Q16), contenuta come si è detto nell’Allegato I della Direttiva 2006/12/CE e trasposta nell’allegato I, Parte IV del Testo Unico Ambientale, la Commissione europea ha istituito con Decisione n. 93/3/CE, un elenco di dettaglio, successivamente trasfuso prima nella Decisione 94/904/CE e poi nella Decisione 2000/532/CE (recepita nell’ordinamento italiano mediante la Direttiva del Ministero dell’Ambiente 09/04/2002), nel quale vengono specificate le varie tipologie di rifiuti che rientrano in ciascuna categoria di cui all’allegato in questione. Tale elenco, comunemente noto come “Catalogo Europeo dei Rifiuti” (CER) è punto di riferimento per tutti coloro che si occupano, a qualunque livello, di gestione di rifiuti, ed è soggetto a periodico aggiornamento. Il CER classifica tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero, tenendo conto sia dell’origine che della loro composizione specifica. La relativa nomenclatura è utilizzata, tra l’altro, per la classificazione nel Catasto dei Rifiuti[2], strumento che mira ad assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato della produzione e gestione dei rifiuti in Italia.

Il CER rappresenta dunque una nomenclatura di riferimento basata su una terminologia comune a tutti i Paesi dell’UE. In esso ciascuna tipologia di rifiuto viene identificata con un codice (numero CER) composto da tre gruppi di due cifre ciascuna: il primo dei quali identifica il capitolo (si riferisce cioè a raggruppamenti generali nell’indice del catalogo), il secondo individua il sottogruppo di rifiuti nell’ambito della stessa famiglia (specificando il processo produttivo che li ha generati), mentre le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione specifica di una singola tipologia di rifiuti rientrante in un dato processo produttivo.

ESEMPIO CODIFICA: 04  01  08: Rifiuti della produzione conciaria e tessile

04= Capitolo (Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile)

01= Processo produttivo (Rifiuti dell’industria della lavorazione della pelle)

08=   Tipologia specifica di rifiuto: cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

l’elenco CER è riprodotto nell’Allegato “D“ del Testo Unico Ambientale. All’interno di tale lista i rifiuti qualificati come “pericolosi” vengono contrassegnati mediante un asterisco (*).

  1. 3. I pneumatici fuori uso nel Testo Unico Ambientale

Per quanto riguarda i pneumatici fuori uso (PFU), il Testo Unico Ambientale dedica ad essi l’art. 228, il quale prevede a carico dei produttori ed importatori di pneumatici l’obbligo, amministrativamente sanzionato, di provvedere (singolarmente o in forma associata), e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, rinviando ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (attualmente in fase di elaborazione), il compito di disciplinare i tempi e le modalità attuative di tale obbligo.

L’allegato D, Parte IV del Testo Unico, elenca infine nella lista dei codici rifiuti i “pneumatici fuori uso” (e non più i “pneumatici usati”,  come avveniva nelle precedenti liste), classificati nel CER con la codifica 16 01 03. In conseguenza di tale modifica, si è venuto oggi a creare una duplice classificazione dei pneumatici, a seconda della loro funzione:

  1. I pneumatici fuori uso (ovvero non più idonei alla ricostruzione), sono considerati rifiuto a tutti gli effetti, siano essi destinati ad attività di recupero o di smaltimento. Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultima attività, il D.lgs. 36/2006, all’art. 6 co. 1 lettera o), ha previsto che a partire dal 16 luglio 2003 i PFU non possono più essere ammessi in discarica.
  1. I pneumatici usati (ossia ricostruibili), i quali sono esonerati dalla normativa rifiuti dal d.m. 9 gennaio 2003 (vedasi in proposito Cass. sentenze n. 23494/2006, n. 8679/2007 e n. 46643/2007, secondo cui: “in tema di gestione dei rifiuti, dopo l’entrata in vigore della legge 31 luglio 2002, n. 179, la qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall’allegato A, voce 160103 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non ancora ai pneumatici usati né ancora ricostruibili”. Inoltre, “… i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigenerazione o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad un’operazione di recupero individuata dall’allegato c) del d.lgs. n. 22 del 1997”.

Alla luce della classificazione di cui sopra, costituiscono “rifiuti” unicamente i PFU, e non anche quelli ricostruibili (o usati), che vanno considerati semplicemente “beni usati”, purchè in buone condizioni ed idonei ad essere nuovamente impiegati per lo scopo originario (cioè ad un riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale).

Tale distinzione è fondamentale, in quanto spesso il pneumatico viene erroneamente considerato rifiuto anche quando è solo usato, e quindi ancora idoneo all’uso. Esso invece, va considerato tale solo quando non ha più le caratteristiche indispensabili per assolvere alla funzione originaria, neanche attraverso la ricostruzione. In tal caso esso deve essere inviato, a seconda dei casi, ad attività di raccolta o di recupero.

  1. 4. Natura del ciabattato

Altro discorso vale per i pneumatici schiacciati,  pressati, triturati o ridotti in frammenti (“ciabattato”)[3] che, in quanto danneggiati, inservibili o comunque non più idonei ad essere utilizzati per il loro scopo originario, vanno trattati alla stregua di rifiuti. Le relative attività di smaltimento e di recupero sono definite dal TUA (art. 183). Per smaltimento, in particolare, si intende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del TUA. Per recupero invece, si intendono quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del TUA. Gli allegati B e C alla parte quarta del TUA a loro volta richiamano gli Allegati II A e II B della Direttiva 2006/12/CE, dove le operazioni di smaltimento e recupero vengono classificate rispettivamente in 15 categorie contrassegnate dalle codifiche da D1 a D15 e 13 categorie contrassegnate dai codici da R 1 a R 13.

Allo stesso modo dei PFU, anche il ciabattato, a partire dal 16 luglio 2006, non può essere più destinato ad attività di smaltimento in discarica per effetto del d.lgs. 36/2006. Esso deve quindi essere assoggettato a riciclo nel rispetto dell’ambiente oppure deve essere incenerito per ricavarne energia[4]. Nel primo caso, il relativo processo di lavorazione prevede la disgregazione nelle loro componenti fondamentali (gomma, acciaio e fibre tessili), con successiva separazione delle parti in acciaio e della parte tessile contenute nella carcassa dalla gomma, con la polverizzazione di quest’ultima. Il prodotto così ottenuto viene poi stoccato in base alla granulometria e inviato ad aziende specializzate per dar vita a nuovi prodotti.

Nel caso debba essere destinato ad importazione, esportazione o transito, la voce doganale sotto la quale sarà classificabile è la 40 04 00 00 (Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli).

Per l’importazione in alcuni Paesi stranieri possono essere richieste certificazioni particolari (es. le esportazioni di rifiuti e rottami destinati al riciclo nella Repubblica Popolare Cinese richiedono il possesso della certificazione obbligatoria Aqsiq – General Administration for Quality Supervision Inspection and Quarantine). Prima della spedizione, è sempre consigliabile inoltre far effettuare una ispezione pre-imbarco con relativo prelievo di campioni, possibilmente a cura una società che sia presente nello stesso Paese dove dovranno giungere i rifiuti (es. SGS, COTECNA, ecc.), gradita al destinatario. Ciò al fine di evitare eventuali contestazioni sulla natura, qualità e quantità della merce, nonché sulla corrispondenza della stessa a quanto dichiarato o pattuito contrattualmente con il destinatario.

Soprattutto nel caso in cui l’esportazione sia curata da un intermediario con detenzione, è consigliabile – al fine di tutelarsi contro contestazioni pretestuose sulla difformità della merce –  che il produttore si munisca delle prove fotografiche dei rifiuti in fase di riempimento del contenitore e conservi la scheda tecnica del relativo processo produttivo.

  1. 5. Materiali derivanti dalla lavorazione del ciabattato

I principali materiali risultanti dal processo di lavorazione del ciabattato sono 2:

1)      il polverino

2)      il granulato di gomma.

Entrambi i materiali (a differenza del ciabattato, che come detto più sopra è da considerarsi rifiuto a tutti gli effetti), costituiscono materie prime secondarie (MPS)[5] utilizzabili come surrogati di materiali da costruzione convenzionali (es. riempitivo per strade, ghiaia, roccia schiacciata o sabbia) in una varietà di progetti edili e civili, come materiale drenante e isolante al di sotto del manto stradale e dietro ai muri di contenimento od ancora, per la fabbricazione di parti di calzature (es. suole per scarpe). Tali materiali non sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti, ma colui che vuole esportarli deve precostituirsi una prova certa (anticipatamente o contestualmente alla loro produzione), che essi verranno impiegati in un successivo processo produttivo e che non si tratta di scarti di lavorazione veri e propri, ossia rifiuti, con conseguente violazione della relativa normativa e tutte le conseguenze di ordine sia amministrativo che penale di cui al Titolo VI del D.lgs 152/2006[6].

  1. 6. La classificazione dei rifiuti nelle liste verde ed ambra

Per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti (non anche per quelle di smaltimento), negli Stati membri dell’OCSE esiste un’ulteriore classificazione degli stessi in apposite liste, contrassegnate da altrettanti colori. Tali elenchi inizialmente erano 3, riportati agli allegati II, III e IV del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio. A seguito dell’abrogazione di tale Regolamento ad opera del Reg. CE n. 1013/2006, detti allegati sono ora sostituiti, con effetto dal 12 luglio 2007, dagli Allegati III (elenco verde) e IV (elenco ambra) del nuovo Regolamento 1013/2006 (tra l’altro, tali allegati sono stati modificati di recente dal Reg. (UE) N. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010). Non è quindi più menzionato l’elenco rosso, che deve ritenersi soppresso.

A differenza del CER, che come si è detto più sopra rappresenta una nomenclatura di riferimento comune a tutti i Paesi dell’UE utilizzata per la registrazione e gestione dei rifiuti prodotti, la quale identifica ciascuna tipologia di rifiuto con un codice, le liste verde ed ambra classificano i rifiuti in base alle loro caratteristiche di pericolosità. Non esiste alcuna transcodifica tra i codici delle liste verde ed ambra ed i codici CER.

La lista verde, che comprende i rifiuti che non presentano caratteristiche di pericolosità, né rischi rilevanti per la salute umana e l’ambiente, così da poter essere trasportati e destinati al recupero in tutti i Paesi, si articola a sua volta in due parti:

  • la parte I: riporta i rifiuti considerati non pericolosi elencati nell’allegato IX della Convenzione di Basilea. A questa parte della lista verde appartengono, a titolo di esempio, i rifiuti di metalli (rottami di ferro, acciaio, rame, alluminio, ecc.); i rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici che possono a loro volta contenere metalli e composti organici (rifiuti da operazioni minerarie, materiali bituminosi, ecc.) ed i rifiuti contenenti prevalentemente composti organici che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici (rifiuti di carta, tessili, legno, da industria agroalimentare, ecc.);
  • la parte II riprende l’appendice 3 della decisione OCSE ed elenca ulteriori rifiuti che i Paesi membri dell’OCSE hanno concordato di sottoporre alla procedura prevista per la lista verde. Di essa fanno parte ad esempio i rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli (scorie dal trattamento di metalli preziosi), i rifiuti da assemblaggi elettronici, rottami elettronici, navi destinate alla demolizione vuotate del carico e di parti pericolose; i rifiuti di vetro, ceramici, i rifiuti solidi in plastica ed i rifiuti dalla conciatura e utilizzo del cuoio.

Una suddivisione del tutto simile a quella sopra riportata riguarda anche la lista ambra, distinta anch’essa in una Parte I, che richiama i rifiuti di cui all’Allegato II e III della Convenzione di Basilea[7] ed una Parte II della quale fanno parte le seguenti categorie di rifiuti: a) Rifiuti contenenti metalli; b) Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici; c) Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici; d) Rifiuti che possono contenere composti inorganici od organici; e) Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici.

La classificazione nelle liste verde/ambra assume rilievo unicamente quando occorre trasportare i rifiuti destinati al recupero da un Paese all’altro.

Per i rifiuti in lista verde infatti, sarà sufficiente accompagnarli con il modulo di cui all’Allegato VII del Reg. CE 1013/2006 (come modificato dal Reg. (CE) N. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007), e che i rifiuti vengano gestiti a destino in impianti autorizzati. Non è invece necessaria alcuna specifica procedura autorizzativo-preventiva per la loro spedizione al di fuori del Paese di riferimento (come invece è richiesto per i rifiuti in lista ambra), essendo sufficiente una semplice procedura di informazione (ex. art. 18, Reg. CE 1013/2006), procedura che consiste nella compilazione del suddetto Allegato VII (da conservare per almeno 3 anni) e nella conclusione di un contratto scritto tra colui che organizza la spedizione ed il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti. Non necessariamente colui che organizza la spedizione è il produttore del rifiuto, potendo occuparsi di tale attività anche un intermediario che abbia acquistato la proprietà della merce.

L’intermediario dei rifiuti non trova alcuna definizione all’interno del Testo Unico Ambientale, pur essendo citato da diverse disposizioni dello stesso. La dottrina lo definisce come una figura deputata a favorire il rapporto tra i soggetti principalmente coinvolti nella gestione (ossia il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario finale) ed a garantire che il produttore collochi i rifiuti nel modo migliore. Egli può, se necessario, prestare anche un’opera di consulenza, così come può qualificarsi come intermediario “con” o “senza detenzione del rifiuto”, a seconda che partecipi o meno attivamente all’operazione di raccolta [ossia, ai sensi dell’art. 183 lett. e) del T.U. ambientale, all’attività di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e relative attività di controllo], al trasporto od alla custodia del rifiuto (es. facendoli transitare presso i propri locali prima dell’esportazione). L’intermediario senza detenzione viceversa, si limita a mettere in contatto gli attori principali del ciclo di gestione del rifiuto (percependo a tal fine una provvigione), senza mai entrare in contatto materiale con quest’ultimo. L’art. 212, comma 5 del d.lgs 152/06 prevede l’obbligo per quest’ultimo di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali (evidentemente la disposizione è volta ad esercitare un controllo efficace su coloro che operano in tale settore). Tuttavia, non essendo ad oggi stati ancora emanati i decreti relativi alle garanzie finanziarie per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti, non risulta ancora possibile procedere all’iscrizione all’Albo per questa categoria.

Per quanto riguarda coloro che devono sottoscrivere l’Allegato VII, il relativo onere grava essenzialmente a carico di 4 categorie di soggetti:

1)       colui che organizza la spedizione (caselle 1 e 12);

2)       il/i vettore/i che effettua/no il trasporto (caselle 5a, 5b e 5c);

3)       il destinatario all’atto del ricevimento dei rifiuti (caselle 1 e 13);

4)       l’impianto di recupero od il laboratorio a destino (caselle 7 e 14).

  1. 7. Classificazione PFU nelle liste rifiuti

Nell’UE i pneumatici fuori uso non sono considerati rifiuti pericolosi. Essi vengono elencati con il codice B3140 (rifiuti di pneumatici) anche nell’elenco B della Convenzione di Basilea (Allegato IX), riprodotto a sua volta nell’Allegato V del Reg. CE n. 1013/2006 (modificato, in ultimo, dal Reg. (UE) N. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010), ossia nell’elenco dei rifiuti non soggetti a divieto di esportazione, sempre che questi non siano contaminati da altri materiali che:

a)    aumentino i rischi associati a tali rifiuti, in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della Direttiva 91/689/CEE[8]; oppure

b)   impediscano il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.

I PFU di conseguenza rientrano nella lista verde, Parte I.

  1. 8. L’esportazione dei rifiuti in lista ambra

A differenza dei rifiuti in lista verde, quelli in lista ambra (sia nella Parte I che nella Parte II) richiedono ai fini della spedizione transfrontaliera, oltre all’obbligo di notifica (compilazione Allegato VII), la preventiva procedura di notifica preventiva scritta di cui all’art. 4 del Regolamento CE n. 1013/2006, la quale consiste nell’invio, da parte del produttore iniziale del rifiuto, del detentore o della persona designata ai sensi della legislazione dello Stato di spedizione (in caso d’importazione o di transito nella Comunità), di una domanda di autorizzazione alle competenti autorità di destinazione[9], da redigere sul formulario contenuto nell’Allegato I A (come modificato dal Regolamento CE n. 1379/2007 del 26 novembre 2007), insieme al documento di movimento di cui all’allegato I B (come modificato dal Regolamento CE n. 1379/2007 del 26 novembre 2007), trasmettendone copia alle competenti autorità di spedizione e di transito[10], nonché al destinatario. Il documento di movimento in particolare, dovrà accompagnare la spedizione dei rifiuti dal momento un cui essa lascia il luogo di produzione, fino a quello dell’arrivo nell’impianto di smaltimento o recupero a destino.

La notifica (Allegato I A), ossia l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare la spedizione dei rifiuti dal luogo di spedizione iniziale all’impianto di destinazione finale, contiene informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, l’identità del produttore, le prescrizioni in materia di itinerari e di assicurazioni per eventuali danni a terzi, le misure di sicurezza, l’identità del destinatario con l’indicazione delle caratteristiche nonché della durata e del tipo di autorizzazione del centro di smaltimento e delle operazioni di smaltimento.

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica (omissis…)

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di movimento (omissis…)

Nel modulo di cui all’Allegato I B (documento di movimento), in caso di importazione, esportazione o transito dei rifiuti nella/dalla Comunità, vanno effettuate all’interno delle caselle in grigio (20, 21 e 22) le registrazioni dei passaggi della spedizione dei rifiuti presso gli uffici doganali interessati dalle relative operazioni. I vari vettori che prendono in consegna i rifiuti oggetto della spedizione devono poi apporre i propri estremi di identificazione e firmare i campi 8a, 8b e 8c in occasione di ciascuna operazione di ricevimento/consegna dei rifiuti.

Il notificatore (figura che a seconda dei casi può identificarsi nel produttore, nel detentore o nell’intermediario, vedasi in proposito l’art. 2, punto 15 del Reg. CE n. 1013/2006)[11], deve poi stipulare con il destinatario un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti nel quale deve figurare in particolare l’obbligo:

a)      per il notificatore: di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non venga conclusa o sia stata effettuata in violazione delle misure vigenti;

b)      per il destinatario: di fornire al notificatore un certificato attestante che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

Tale contratto, come si è detto, è necessario anche per la spedizione dei rifiuti della lista verde (in tal caso saranno parti contrattuali il soggetto che organizza la spedizione ed il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti).

Ove invece la spedizione avvenga tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto con la quale egli assume l’impegno di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di notifica.

  1. 9. La garanzia finanziaria

Sempre per quanto riguarda le attività di recupero, sia i rifiuti in lista verde che quelli in lista ambra richiedono una garanzia finanziaria od un’assicurazione a copertura delle relative spese di trasporto, di smaltimento e recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie e le spese di deposito per 90 giorni. La garanzia deve essere prestata in caso di esportazione dal notificatore o da altra persona fisica o giuridica che lo rappresenta, ed essere approvata dall’autorità competente di spedizione (per l’Italia il Ministero dell’Ambiente). Nel caso in cui i rifiuti debbano essere importati in Italia o in altro Paese Comunitario, il relativo importo viene esaminato dall’autorità di competente destinazione, che se necessario, chiede al notificatore l’accensione di una garanzia finanziaria od un’assicurazione equivalente.

Ai sensi dell’art. dall’art. 178, comma 3, del d.lgs 152/2006, il produttore dei rifiuti deve accertarsi che il trasportatore che prende in carico i rifiuti sia regolarmente iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali[12] ed al SISTRI, altrimenti risponde di gestione illecita di rifiuti assieme al trasportatore[13]. L’articolo in questione introduce infatti un principio di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell’utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti. Per quanto riguarda le formalità relative al trasportatore, altre all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sarà necessario che i rifiuti siano accompagnati dal Formulario di identificazione per il trasporto di cui all’art.15 d.lgs. 22/97 (il relativo modello è previsto dal decreto del Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, N. 145). Il trasportatore deve avere premura di annotare nel Registro di carico e scarico tutti i carichi e gli scarichi effettuati dei rifiuti. Il Formulario di identificazione per il trasporto, in particolare, riguarda tutte le imprese che trasportano o detengono i rifiuti trasportati, con la sola eccezione dei trasporti di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi e dei trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. Infine è necessario presentare una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti realizzate (cd. MUD)[14].

  1. 10. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti

La disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti ha subito sostanziali modifiche per effetto del Reg. (CE) n. 1013/2006 che dal 12 luglio 2007 ha sostituito il precedente regolamento (CEE) n. 259/93. Il Reg. CE 1013/2006 definisce “spedizione” (art. 3, punto 34) il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento, distinguendo tra spedizioni di rifiuti destinati a smaltimento (per la quale viene richiamato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/12/CE, che a sua volta rimanda alle operazioni elencate nell’Allegato II A della stessa Direttiva)[15]; e spedizioni destinate a recupero (per il quale viene richiamato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva 2006/12/CE, che a sua volta rimanda all’Allegato II B della stessa Direttiva)[16].

Il Regolamento 1013/2006 distingue ancora a seconda che le spedizioni di rifiuti debbano avvenire all’interno dell’UE od all’esterno di tale territorio.

10.1.Spedizioni tra stati membri dell’UE (Spedizioni intracomunitarie)

Nell’ambito dell’UE è possibile spedire rifiuti di qualunque tipo, sia per sottoporli ad operazioni di smaltimento che di recupero. La spedizione è di norma sottoposta a procedura di notifica ed autorizzazione. Sia la notifica che le autorizzazioni debbono essere preventive e scritte.

Solo se destinati a recupero e solo i rifiuti dell'”elenco verde” (allegato III al Regolamento) possono essere spediti nel rispetto degli “obblighi generali di informazione”, ossia senza notifica ed autorizzazione.

10.2.Esportazioni di rifiuti dall’Unione europea

Le esportazioni di rifiuti dall’Unione europea sono consentite per tipologie diverse a seconda del paese di destinazione. Si distinguono in particolare:

  • esportazioni verso i paesi aderenti all’EFTA[17] (esportazioni in area EFTA);
  • esportazioni verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (esportazioni in area OCSE);
  • le esportazioni verso gli altri paesi (esportazioni extra OCSE).

Gli artt. 34 e 36 del Reg. CE 1013/2006 prevedono il divieto di esportazione dalla Comunità di rifiuti per lo smaltimento, fatta eccezione per le esportazioni verso i Paesi EFTA (par. 2), nonché il divieto di esportazione di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero verso Paesi non-OCSE.

Per quanto riguarda questi ultimi, il Regolamento (CE) n. 1418/2007 (come modificato dai Regolamenti n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 e n. 967/2009 del 15 ottobre 2009), stabilisce per ciascun Paese, sulla base di preventive segnalazioni di questi ultimi e relativamente ai soli rifiuti di cui agli Allegati III (lista verde) e III A[18], se l’importazione nei relativi territori deve intendersi vietata, assoggettata a procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive, a nessun controllo, od a particolari procedure di controllo ai sensi della normativa nazionale applicabile. A seguito delle indicazioni pervenute dai Paesi non-OCSE che hanno risposto ad un apposito questionario della Commissione europea infatti, quest’ultima ha emanato il Regolamento (CE) n. 1418/07 (come modificato dai sopra citati Regolamenti n. 740/08 e n. 967/2009), che specificano le procedure da seguire  per le spedizioni di rifiuti (in elenco verde). Tali Regolamenti prevedono 4 opzioni possibili con riferimento a ciascuna categoria di rifiuti in questione:

  1. divieto di esportazione
  2. procedura di notifica ed autorizzazione scritte
  3. procedura con obblighi generali di informazione
  4. procedure di controllo aggiuntive previste dal Paese destinatario.

L’export di rifiuti inquadrati nella voce B3140 (rifiuti di pneumatici) risulta ad esempio vietato in Brasile, nella Federazione Russa, in Libano, Pakistan, mentre risulta assoggettato a particolari procedure di controllo secondo le normative nazionali ad Hong Kong, in Costa d’Avorio, in Indonesia, ecc. (vedasi la tavola seguente)

10.3.Importazioni di rifiuti nell’Unione europea

Le importazioni di rifiuti nell’Unione europea sono consentite per tipologie e destinazioni diverse a seconda del paese di provenienza. Si distinguono in particolare:

  • le importazioni da paesi o territori d’oltremare;
  • le importazioni da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea;
  • le importazioni da paesi ai quali si applica la decisione OCSE;
  • le importazioni da altri paesi.
  1. 11. Il SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è un sistema di tracciamento elettronico della movimentazione dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi sul territorio italiano, istituito nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cui gestione operativa è affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. Il SISTRI si basa sull’utilizzazione, previa registrazione al sistema, di un dispositivo elettronico USB (una chiavetta USB), per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale, nonché su un dispositivo elettronico GPS (“Black Box”), per la localizzazione satellitare, da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dagli stessi. Alla consegna di entrambi i dispositivi alle imprese interessate provvedono le Camere di Commercio.

Tale sistema, il quale è collegato in rete in modo da consentire il controllo del percorso dei rifiuti in tempo reale, andrà a sostituire l’attuale gestione cartacea dei rifiuti effettuata finora tramite i Formulari di identificazione e i Registri di carico e scarico. Esso prevede l’abolizione del MUD a partire dal 2011.

L’istituzione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti ai fini di sicurezza nazionale e di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti è stata prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1116). Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, comma 24), ha poi introdotto l’obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. Con legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis) è stato infine affidato al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema, il quale vi ha provveduto con il D.M. 17 dicembre 2009, in vigore dal 14 gennaio 2010, successivamente modificato dal D.M. 15 febbraio 2010, in vigore dal 1° marzo 2010.

Ulteriori informazioni relative all’iscrizione al SISTRI sono disponibili all’indirizzo: http://www.sistri.it/


[1] La relativa misura di recezione è stata sottoposta all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010.

[2] Il Catasto dei Rifiuti è stato istituito dall’art. 3 del d.l. 9/9/1988, n. 397 (conv. in l. 9/11/1988, n. 475)

[3] La denominazione in inglese del ciabattato è “tyre crumb” o “shredder”.

[4] Il PFU è caratterizzato da un potere calorifico pari a quello del carbone, il che lo rende utilizzabile come fonte energetica). Inoltre, tramite un apposito procedimento, è possibile ricavarne gas naturale, gasolio e “carbon black”, materiale utilizzato per il rinforzamento della gomma e dei prodotti plastici.

[5] Le materie prime secondarie non sono definite a livello comunitario, sebbene diversi atti normativi comunitari vi facciano riferimento (es. la Direttiva 2006/12/CE, la Decisione della Commissione 98/562/CE del 29 settembre 1998, relativa alla vigilanza statistica nella Comunità delle esportazioni di materie prime secondarie del rame”). A livello nazionale invece, dopo un primo tentativo di definire le MPS da parte del TUA (all’art. 183), il legislatore è intervenuto su tale articolo con il del d.lgs 4/2008, per cui, a decorrere dal 13 febbraio 2008 la definizione di MPS è assente anche nella legislazione nazionale, per quanto il nuovo art. 181-bis, ai commi 1 e 2, del TUA (come novellato dal d.lgs 4/2008), rimandi ad un apposito decreto ministeriale la definizione di tali materie, sulla base di una serie di criteri espressamente indicati. Chiarimenti sulla natura delle materie prime secondarie si ricavano dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 512 del 15/10/1990, che ha precisato:

La nozione di “materia prima secondaria” postula la destinazione al reimpiego in processi produttivi, ma non necessariamente la provenienza da essi, sicché legittimamente il decreto del Ministro dell’ambiente 26 gennaio 1990 individua tra le materie prime secondarie anche residui provenienti da raccolte finalizzate di rifiuti solidi urbani.” Rientrano pertanto nelle “materie prime secondarie” non solo i residui elencati nella Tabella allegata al decreto, “ma anche quelli la cui oggettiva ed effettiva destinazione alla riutilizzazione produttiva risulti di volta in volta da un accertamento concreto, nel quale la “idonea documentazione contrattuale” e la “idonea dichiarazione dello smaltitore” costituiscono solo i mezzi documentali da cui partire per verificare nei fatti la reale sussistenza della destinazione produttiva (ibidem, massima n. 16616). Viceversa, sono “sottoprodotti” (e non rifiuti), i residui provenienti da un processo di produzione principale, o i materiali che presentano solo difetti superficiali ma la cui composizione è identica a quella del prodotto principale, a condizione però che vengano riutilizzati direttamente nel processo di produzione principale o in altre produzioni che siano parte integrante di tale processo e per le quali il loro utilizzo sia altrettanto certo (Cfr. Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti COM 2007/59 del 21.2.2007).

[6] Vedasi in proposito Cass. Pen. Sez. III 14557/2007, che ha escluso la presenza di MPS in mancanza della duplice prova in ordine al rispetto delle caratteristiche tecniche specifiche richieste dal Dm 5 febbraio 1998 e dell’effettiva ed oggettiva destinazione all’utilizzo in cicli di produzione o di consumo, come espressamente richiesto dallo stesso decreto.

[7] Il richiamo, da parte della Parte I sia della lista verde che della lista ambra, di specifici allegati della Convenzione di Basilea, comporta il frequente cambiamento delle stesse, anche  in mancanza di uno specifico atto di recepimento dell’UE.

[8] Abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE con effetto 12 dicembre 2008.

[9] Per l’Italia sono le Regioni o le Provincie autonome.

[10] Per l’Italia, il Ministero dell’Ambiente.

[11] Sulla nozione di “notificatore” vedasi anche Corte di Giustizia, Sez. I, sent. 16 febbraio 2006, Causa C-215/04.

[12] L’iscrizione di un soggetto all’Albo può essere verificata anche on-line al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx. L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente dall’art. 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, con il nome di “Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti”. Successivamente l’art. 30 del decreto Ronchi lo ha rinominato “Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”, sancendo l’obbligo di iscrizione presso di esso di tutti gli stabilimenti o le imprese che provvedevano alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedevano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti. Il Testo Unico Ambientale ne ha mutato definitivamente il nome in “Albo nazionale gestori ambientali”. L`iscrizione all’Albo dei gestori ambientali costituisce autorizzazione all`esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti. Essa dura cinque anni ed è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie (fideiussioni). Il decreto Ronchi prima ed il TUA oggi, prevedono inoltre la possibilità di iscrizione con procedura semplificata, di durata biennale, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero. L’Albo svolge una importante funzione di selezione e di qualificazione delle imprese obbligate le quali, per ottenere l`iscrizione, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria. Esso indica, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d`iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell`elenco europeo dei rifiuti.

[13] Rileva la Suprema Corte (sentenza 9 agosto 2007, n. 32338) che in materia di gestione dei rifiuti “le responsabilità per la sua corretta effettuazione (…) gravano su tutti i soggetti coinvolti (…) e si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti (…)”.

[14] Il MUD va presentato annualmente alla Camera di Commercio. Con un primo comunicato del 9 aprile 2010, il Ministero dell’Ambiente aveva annunciato l’imminente pubblicazione del software di compilazione, delle istruzioni e delle indicazioni per la trasmissione telematica (http://www.mudtelematico.it/HOME.ASP) necessari per la presentazione, da effettuarsi entro il 30 aprile 2010. In seguito il Consiglio dei Ministri, con il decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, ha formalmente approvato un decreto legge che proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del MUD 2010.

[15] In tale Allegato, riprodotto all’Allegato B alla parte quarta del TUA, le operazioni di smaltimento vengono classificate in 15 categorie (contrassegnate dalle codifiche da D1 a D15, es. Deposito sul od all’interno del suolo – D 1, Trattamento in ambiente terrestre – D 2, Iniezioni in profondità – D 3, ecc.).

[16] Le operazioni di recupero sono classificate nell’Allegato II B della Direttiva 2006/12/CE (riprodotto all’Allegato C alla parte quarta del TUA), in 13 categorie contrassegnate dai codici da R 1 a R 13 (es. Utilizzazione principale del rifiuto come combustibile o come altro mezzo per produrre energia – R 1, Rigenerazione/recupero di solventi – R 2, ecc.).

[17] Gli Stati Membri dell’ Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) sono l’Islanda, Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

[18] Questo Allegato contiene una lista provvisoria, periodicamente rivista dalla Commissione, contenente le miscele composte da due o più rifiuti di quelli elencati in lista verde (Allegato III) non classificati sotto una voce specifica di quest’ultima, in attesa di una decisione relativa alla loro inclusione nei vari allegati della Convenzione di Basilea o della Decisione OCSE. Sono gli Stati membri a richiedere l’inclusione nell’Allegato III A delle varie tipologie di miscele. L’ultimo elenco aggiornato delle miscele incluse nell’allegato IIIA è stato individuato con il Regolamento (CE) N. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009. Un aggiornamento di tale Allegato è tuttavia atteso entro nei prossimi mesi.